Questo decreto legislativo, in vigore dal 30 aprile, intende portare a compimento la riforma del mercato interno dei servizi postali comunitari delineata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).
Il quadro comunitario per i servizi postali dell’Unione europea è delineato essenzialmente nella direttiva 97/67/CE (trasposta nel nostro ordinamento con D.Lgs. 261/1999) che ha avviato il processo di liberalizzazione, sviluppato poi dalla direttiva 2002/39/CE; in particolare, la direttiva ha stabilito un calendario per la liberalizzazione progressiva in due fasi:
– dal 1° gennaio 2003 per gli invii di corrispondenza con peso inferiore a 100 grammi;
– dal 1° gennaio 2006 per gli invii di corrispondenza con peso inferiore a 50 grammi.
L’Unione, consapevole del ruolo fondamentale del mercato dei servizi postali, ha varato un’ulteriore riforma (la Direttiva 2008/6/CE) che ha previsto misure volte a garantire il servizio universale e ha disposto un progressivo abbassamento dei limiti massimi per i servizi postali che gli Stati membri possono riservare al proprio fornitore del servizio universale.
In particolare, la Direttiva 2008/6/CE ha fissato il termine ultimo per la completa apertura del mercato al 31 dicembre 2010 per la maggioranza degli Stati membri (il 95% del mercato postale comunitario, in termini di volume) e al 31 dicembre 2012 per i restanti Stati membri (Cipro, Grecia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria).
Dal 1 gennaio 2011, perciò, l’Italia, come la maggioranza degli altri Stati membri, non può concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi per la forniture di servizi postali.
Il D.Lgs. 58/2011 dà ora attuazione a tali norme e ridefinisce l’ambito del servizio universale, escludendovi la pubblicità diretta per corrispondenza, a decorrere dal 1° giugno 2012, ma continuando a comprendervi:
a) la posta fino a 2 kg;
b) i pacchi fino a 20 kg:
c) le raccomandate e le assicurate;
d) la c.d. “posta massiva” (comunicazioni bancarie, bollette e bollettini di pagamento, ecc.)
In conformità all’art. 1, par. 8 della direttiva, il decreto abolisce la residua quota di monopolio prevista fino al 31 dicembre 2010 in favore del fornitore del servizio universale (che il novellato art. 23 del D.Lgs. 261/1999 individua in Poste Italiane).
Il nuovo art. 4 del D.Lgs. 261/1999, inoltre, riserva al fornitore del servizio universale le notificazioni giudiziarie e quelle relative alle violazioni del Codice della strada.
Il decreto istituisce inoltre una Agenzia di regolamentazione, che svolge le funzioni di Autorità. In particolare, essa:
a) regola i mercati, compresa la definizione degli standard di qualità del servizio universale;
b) adotta i provvedimenti in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi;
c) predispone le condizioni generali di servizio;
d) vigila sull’assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze e autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi;
e) svolge analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l’istituzione di un apposito osservatorio.
f) determina le tariffe massime delle prestazioni rientranti nel servizio universale;
g) esercita potere sanzionatorio in caso di inosservanza dei propri provvedimenti.
L’Agenzia è composta di tre membri, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, previo parere parlamentare. I membri durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. La dotazione di personale è posta a carico del Ministero dello sviluppo economico. Per almeno 12 mesi dopo la cessazione della carica non possono intrattenere alcun rapporto professionale con le imprese del settore. Entro il 31 marzo di ciascun anno, presentano una relazione al Parlamento.
Perplessità suscita la scelta operata dal decreto di affidare direttamente a Poste italiane il servizio universale per 15 anni (sia pure con verifica quinquennale, operata dall’Autorità di regolamentazione sulla base di criteri da essa predisposti, di miglioramenti di efficienza, a pena di revoca dell’affidamento).
Sicuramente più appropriata sarebbe stata la scelta di affidare il servizio universale con apposito atto amministrativo, susseguente ad una procedura ad evidenza pubblica, invece di affidarlo direttamente, per di più con il medesimo atto legislativo di “liberalizzazione” [si veda anche il precedente articolo “Il grande bluff della liberalizzazione del servizi postali“].
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