Al netto dell’impugnativa annunciata dal Consiglio dei Ministri, i cui contenuti saranno fondamentali per comprendere la sostenibilità della riforma in salsa siciliana dell’ente intermedio, ci piace ritornare su ciò che ha animato i Comuni di Niscemi, Piazza Armerina e Gela a disassociarsi dai Consorzi comunali di provenienza per entrare nella costituenda Città metropolitana di Catania. Tre sono le ragioni apparenti di cui abbiamo avuto contezza. La prima è quella più emotiva e risiede nella storica esigenza di emanciparsi, a torto o a ragione (forse a ragione), dai rispettivi capoluoghi di provincia (Enna e Caltanissetta). La seconda è quella razionale, e mira al posizionamento utile in un contesto istituzionale più attraente di risorse finanziarie. Noto è infatti il prossimo obbiettivo comunitario di dirottare quote consistenti di finanziamenti pubblici nelle aree metropolitane. La terza è quella baldanzosa, essendo proiettata a creare un successivo Consorzio di comuni all’interno della medesima Città metropolitana di Catania. Gira infatti voce che dopo essere entrati nella grande nave catanese, vi sia comunque spazio per una o più scialuppe che consentano ai Comuni “ribelli” di avere riservate quote di autonomia nella gestione associata di funzioni.
Ma andiamo con ordine, l’art. 41, comma 2, della l.r. n. 15/2015 dispone che “Gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane possono prevedere forme di esercizio associato di funzioni da parte dei comuni”. Questa disposizione normativa è al tempo stesso ultronea ed impraticabile. E’ ultronea perché notoriamente i Comuni possono, nell’ambito della propria autonomia statutaria garantita dalla Costituzione, decidere di associarsi ovvero di consorziarsi con altri enti locali per l’esercizio associato di funzioni ovvero per la gestione integrata di servizi pubblici locali. E’ impraticabile perché il comma 1, del medesimo art. 41, vieta ai Comuni di istituire nuovi enti, compresi i Consorzi di Comuni, per l’esercizio associato di funzioni.
Orbene, in disparte l’evidente melodramma in cui sembra vivere il legislatore siciliano, è bene ricordare che il legislatore (sia statale che regionale) è intervenuto in più occasioni a limitare l’uso del modello consortile.
L’art. 35, della l. n. 448/2001 ha escluso il consorzio fra enti locali per le attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, facendo salvi solamente i Consorzi che gestiscono servizi pubblici locali privi di rilevanza economica di cui all’art. 113 bis TUEL, assoggettati al regime delle aziende speciali.
L’art. 2, della legge n. 244/2007, nel contesto della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e di riorganizzazione dei servizi, delle funzioni e delle strutture sovra comunali, sempre in un’ottica di riduzione dei costi degli apparati pubblici, consente ai Comuni l’adesione ad un’unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 TUEL (consorzi, unioni e esercizio associato);
L’art. 10 della l.r. n. 22/2008 (di sostanziale recepimento delle su citata legge finanziaria n. 244/2007), consente, invero, ai Comuni di mantenere un’unica forma associativa per ciascuna delle categorie previste dagli articoli 30 e 31 del TUEL.
L’art. 2, della legge n. 191/2009, sempre nel contesto delle norme finanziarie di coordinamento e di contenimento della spesa pubblica, ha imposto ai Comuni la soppressione dei Consorzi di funzioni tra enti locali.
Bene, se l’attuale quadro normativo consente la possibilità per i Comuni di consorziarsi per una gestione associata di soli servizi privi di rilevanza economica, escludendo espressamente l’ipotesi consortile per l’esercizio associato di funzioni amministrative, avendone disposto espressamente la soppressione, ci incuriosisce parecchio sapere a quale ordinamento giuridico stiano facendo riferimento i transumanti Comuni di Niscemi, Piazza Armerina e Gela per ipotizzare una nuova formula consortile all’interno della Città metropolitana di Catania.
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