Il risarcimento del danno – a seguito di sinistro/infortunio su strada pubblica – non sorge automaticamente, è necessario, difatti, che la situazione di pericolo che ha cagionato il danno sia occulta, ovvero non visibile usando la normale diligenza.
Sul problema è spesso intervenuta la giurisprudenza e, recentemente, il Tribunale di Ivrea che, con la sentenza. n. 12/2015, ha confermato che il risarcimento da “danno di cose in custodia” sorge solo in presenza di determinate condizioni:
– l’insidia, ovvero una situazione di pericolo ( per esempio una buca; un tombino sconnesso tali da procurare una caduta).
La situazione di insidia da sola non è, però, sufficiente a far scattare il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, occorre che tale insidia:
– sia occulta, ovvero non visibile.
Inoltre, perché si possa ottenere il risarcimento è necessario che il sinistro non si sia verificato per “caso fortuito”, ossia per un motivo che non dipende dall’Ente pubblico.
Per ottenere il risarcimento che deve fare il danneggiato?
Per ottenere il risarcimento da “danno da cose in custodia” è necessario che il danneggiato dimostri prima all’ Ente proprietario della strada ( Comune, Provincia) e, in caso di inerzia da parte di questo, al Giudice che il danno subito è dovuto ad una situazione di insidia occulta ed imprevedibile.
Si noti bene che molto spesso al fine di ottenere il risarcimento de quo influisce anche il tempo, più correttamente l’orario in cui l’evento dannoso si è verificato ( si pensi ad esempio ad una caduta su una buca in orario notturno in una via priva di illuminazione).
Dunque, occhio al modo in cui ci si comporta come utenti della strada sia in qualità di pedoni, ciclisti, automobilisti!!!
Qui di seguito si riporta la Sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea.
Tribunale di Ivrea – Sezione civile – Sentenza 9 gennaio 2015 n. 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
nella persona del Giudice Monocratico dott. **************** ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 847 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2010 posta in decisione all’udienza del 01.10.2014 e vertente TRA
Ca.Ma., rappresentato e difeso dall’avv. ****** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via (…), giusta delega a margine dell’atto di citazione
Attore
e
Cr. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ****** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Strambino, ***** (…), giusta delega in atti;
Convenuta
nonché Società Re., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Al.St. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ivrea (TO), Via (…);
Terza chiamata
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ma.Ca. ha convenuto in giudizio la Cr. S.a.s. esponendo che il giorno 31.01.2009, intorno alle ore 15,30, mentre scendeva la gradinata del campo sportivo comunale di Scarmagno, gestito dalla società convenuta, scivolava a terra a causa della presenza di frammenti di vetro sugli scalini. L’attore ha evidenziato che a seguito della caduta aveva subito lesioni con postumi permanenti ed ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni. Si è costituita la Cr. S.a.s. contestando la fondatezza delle domande avversarie. In ogni caso la società convenuta ha richiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia Re. S.p.A. per essere da questa garantita in forza della polizza per la responsabilità civile stipulata. Si è costituita la Re., assumendo l’infondatezza della domanda attorea e sollevando in merito alla chiamata in garanzia l’inoperatività della polizza assicurativa atteso che tra l’attore, nella qualità di Presidente dell’U.S.D. La., e la società convenuta era stato stipulato in un contratto di locazione dell’impianto sportivo, di talché la responsabilità ex art. 2051 c.c. doveva ricadere sul conduttore stante l’assenza di un potere di vigilanza e controllo sull’impianto da parte del locatore. La causa, istruita mediante assunzione di prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all’udienza indicata in epigrafe dal nuovo titolare del procedimento, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali. Ritiene questo Giudice che, alla stregua dell’istruttoria compiuta, la domanda avanzata dall’attore sia infondata e debba essere respinta. L’attore ha sostenuto che il sinistro oggetto di causa si sarebbe verificato a causa di una insidia lungo la gradinata del campo sportivo di Scarmagno, vale a dire a causa della presenza di frammenti di vetro. L’insidia non è, invero, né un istituto giuridico, né un elemento di un istituto giuridico, né una situazione di fatto alla quale conseguono sempre e necessariamente determinate conseguenze giuridiche fisse e prestabilite (neppure sul piano probatorio), ma è semplicemente una situazione di fatto che per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità integra una situazione di pericolo occulto (cfr. tra le altre Cass. civ. 20.09.2006 n. 20328) che il Giudice di merito può considerare come idonea ad integrare una praesumptio hominis di sussistenza del nesso eziologico con l’incidente e della colpa della persona tenuta a vigilare sulla sicurezza del luogo ove l’insidia si è realizzata (Cass. civ. sez. III 4.06.2009 n. 12892). Essendo l’insidia una mera situazione di fatto, essa può realizzarsi sia con riferimento ad una fattispecie inquadrabile nell’art. 2043 c.c., sia con riferimento ad una fattispecie inquadrabile nell’art. 2051 c.c., nel qual caso ha solo l’effetto di caratterizzare l’oggetto effettivo dell’onere probatorio a carico del custode, in quanto questi deve dimostrare l’insussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia che ha prodotto (o nell’ambito della quale si è prodotta) l’insidia ed il danno. Va, però, osservato che l’ambito della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., è ben più ampio rispetto a quello caratterizzato da una “insidia”. La particolare forma di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. rappresenta, infatti, la formula più generale della regola relativa alla responsabilità per il danno derivante dalle cose e presuppone che il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l’insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni (Cass. civ. 14.01.1992 n. 347; Cass. civ. 20.05.1998 n. 5031; Cass. civ. 16.02.2001 n. 2331), mentre prescinde dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, essendo irrilevante sia l’imprevedibilità dell’evento sia la non visibilità della situazione pericolosa, poiché la fattispecie della responsabilità da cose in custodia non richiede il carattere insidioso della cosa (Cass. civ. 9.11.2005 n. 21684), né rileva al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. civ. 28.11.2007 n. 24739), in quanto la responsabilità viene meno solo quando il destinatario dell’imputazione provi il “caso fortuito”, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato quando costituisca causa esclusiva del danno. La fattispecie in esame appare riconducibile alla ipotesi contemplata dall’art. 2051 c.c.. Orbene, l’onere probatorio che incombe su chi intenda far valere la responsabilità da cose in custodia attiene all’esistenza oltre che del rapporto di custodia, consistente nella disponibilità giuridica e materiale della stessa che compete di regola al proprietario, il quale ha il potere – dovere di intervento su di essa, anche del rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso. La natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone l’esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova deve essere fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa; la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell’apporto causale da quest’ultima fornito alla produzione dell’evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. Ciò premesso, le risultanze istruttorie, valutate ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., hanno evidenziato la sussistenza del “caso fortuito” costituito dal fatto colposo del danneggiato stesso il quale assume efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass civ. 15383/06; 15779/06; 2563/07; 20427/08; 23939/09; 9546/10). Invero, assumono in primo luogo valore sostanzialmente confessorio le dichiarazioni rese dal Ca. in sede di interrogatorio formale laddove, nel ricostruire la modalità dell’incidente, dopo aver descritto lo stato dei luoghi specificando che sulla gradinata dello stadio vi sono sia “gradoni … alti circa quaranta cm” sia “una scaletta con dei gradini, alti più o meno venti cm” ha affermato “io sono sceso dai gradoni anziché dai gradini per fare prima, del resto ho sempre fatto cosi”. Tale dinamica è stata confermata dal teste Ur.Vi. il quale ha riferito “al temine dell’allenamento Ca. ha iniziato a scendere dai gradoni anziché dalla scaletta (voleva andare probabilmente a parlare col mister in campo), è scivolato ed ha battuto la mano destra”. Posto ciò, tenuto conto delle complessive condizioni in cui è avvenuto il fatto (orario diurno, assenza di persone sulla gradinata), deve ritenersi provato che l’evento lesivo si è verificato a causa di un incauto atteggiamento del danneggiato, il quale nel discendere la gradinata avrebbe dovuto prestare maggior attenzione e prudenza, utilizzando i gradini all’uopo posizionati e non i gradoni più alti (cfr. fotografie allegate sub 2 fascicolo parte convenuta) di talché è ragionevole ritenere che il predetto, con un comportamento maggiormente prudente, avrebbe evitato di cadere ed infortunarsi. Non è, dunque, imputabile alla società convenuta alcuna responsabilità nella verificazione del sinistro, nemmeno a titolo concorsuale. A ciò si aggiunga che l’attore non ha provato l’esatta dinamica del sinistro, non riuscendo a dimostrare che la caduta è stata determinata dalla presenza dei cocci di vetro presenti sui gradoni. I due testi presenti, infatti, nulla hanno riferito in merito; ****** ha dichiarato di non aver “assistito alla dinamica dell’incidente”, avendo “visto il sig. Ca. già inginocchiato in prossimità dei gradini infondo alla scalinata” ed Ur.Vi. ha ricordato di aver visto l’attore cadere, senza tuttavia specificare se la caduta sia riconducibile alla presenza dei vetri. Il teste Fo.Do., peraltro, ha si ricordato che “per terra c’erano dei vetri’, ma non avendo assistito alla caduta non ha potuto riferire circa l’esatta dinamica del sinistro. Del resto anche lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, non è stato in grado di ricostruire con precisione l’evento, affermando “ero sul secondo o terzo gradone, ho iniziato a scendere dalla gradinata e sono scivolato “presumo” su alcuni coca di vetro che stavano sull’ultimo gradone”. Giova ribadire che ai fini dell’applicazione la disciplina prevista dall’art. 2051 c.c. è necessario che il danno lamentato dal terzo sia stato determinato dalla cosa in custodia o per proprio dinamismo o per l’insorgere in essa di un agente idoneo a produrre nocumento, dovendosi in caso contrario ricondurre la fattispecie nell’ambito di applicazione del criterio generale d’imputazione della responsabilità extracontrattuale previsto dall’art. 2043 c.c., a fondamento della quale deve esserci l’esistenza di un pericolo occulto caratterizzato dalla non visibilità e dalla non prevedibilità, incombendo il relativo onere probatorio sulla stessa parte istante. Il rigetto della domanda principale rende superfluo l’esame della domanda di garanzia. Tenuto conto della controvertibilità delle questioni trattate e dei diversi e talvolta contrastanti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità da cose in custodia, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 847/2010 R.G., così provvede:
a) rigetta la domanda spiegata da ****** nei confronti della Cr. S.a.s.;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Ivrea l’8 gennaio 2015.
Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2015.
Avv. *************
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