Nello specifico, nell’ambito del S.s.n. e nel rispetto di quanto previsto dai piani socio-sanitari regionali, sono state previste sei diverse linee di ampliamento:
a) partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia;
b) collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio;
c) erogazione di servizi di primo livello;
d) erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti;
e) effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
f) effettuazione di prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritiro dei referti.
Questi servizi verranno attuati (e, in parte, come vedremo, ciò già è accaduto) da appositi decreti ministeriali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Non vi è, infatti, chi non veda che queste attività sono destinate a creare una moltitudine di flussi di dati, nuovi ed estremamente delicati.
Occorrerà, pertanto, prestare la massima attenzione sia nella definizione delle procedure di erogazione dei servizi, sia nelle strumentazioni a tal fine implementate ed utilizzate dai sanitari nonché nella logica alle stesse sottesa, sia – da ultimo – nella formazione e nella sensibilizzazione degli operatori della farmacia.
A ciò si aggiunga quanto emerge dalle linee guida nazionali sul fascicolo sanitario elettronico rilasciate dal Ministero della Salute. Queste ultime aprono, infatti, scenari di grande interesse soprattutto laddove individuano nel farmacista uno dei soggetti abilitati all’interazione con il fascicolo del cliente/paziente.
In data 19 gennaio 2011 il Garante per la protezione dei dati personali ha, quindi, espresso un primo parere avente ad oggetto il servizio sub lettera f) concernente «prenotazioni e ritiro analisi in farmacia».
L’Autorità ha fissato alcuni requisiti che hanno, poi, trovato cittadinanza nell’attuale schema di decreto, approvato da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome nello scorso mese di marzo.
Il Garante, in primis, ha “disposto” nel contesto della procedura di prenotazione, di pagamento e di ritiro dei referti, l’obbligo in capo al titolare del trattamento di rendere l’informativa all’interessato nonché di acquisirne il consenso espresso.
In punto sarà interessante capire come verrà individuata la titolarità; se la stessa verrà ricondotta in capo alla struttura sanitaria, come pare dalla lettura dell’art. 4 dello Schema, o, al contrario, in capo alla singola farmacia che eroga il servizio.
Sarà, inoltre, interessante capire come verrà affrontato il tema della “gestione” dei consensi e del diritto di autodeterminazione rispetto ai diversi soggetti operanti.
La farmacia, ove intenda avviare tale attività, dovrà, poi, adottare idonee misure di sicurezza, postazioni separate per i servizi in parola, nonché distanze di cortesia.
Le misure di sicurezza dovranno essere attivate sulla base di accordi regionali, preceduti da un accordo collettivo nazionale. Su ciascun accordo dovrà essere interpellato il Garante.
A ciò si aggiunga il dovere di provvedere alle misure contenute nel provvedimento in data 19 novembre 2009 recante le “linee guida in tema di referti on-line” (provvedimento sul quale si tornerà successivamente in un nuovo contributo).
Il Garante, affinché il servizio possa essere considerato legittimo, pone alcune ulteriori condizioni: a) che siano previsti misure e accorgimenti atti a garantire che l’accesso dell’operatore al referto digitale sia effettuato solo ai fini della consegna dello stesso all’interessato; b) che sia impedita la creazione di banche dati di referti digitali presso la farmacia; c) che siano individuati adeguati termini di conservazione dei referti; d) che sia previsto che gli operatori della farmacia, individuati quali incaricati del trattamento dei dati nell’ambito del sistema CUP, non tenuti per legge al segreto professionale, siano sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Il decreto pubblicato nella G.U. n. 90 dello scorso 19 aprile, ha invece disciplinato l’erogazione da parte delle farmacie di «specifiche prestazioni professionali», con l’obiettivo di definirne in maniera organica le modalità di fornitura. La norma mira ad attuare la linea sub lett. a), n. 4, dell’art. 1, comma 1, del decreto 153/2009 sopra richiamato. Per un’analisi dettagliata di questi servizi si richiama il documento di analisi della FOFI (la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani), rinvenibile sul sito Internet della stessa.
Le prestazioni di infermieri e fisioterapisti (c.d. operatori abilitati), a seconda dei casi (espressamente disciplinati) potranno essere erogate all’interno della farmacia ovvero al domicilio del paziente.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l’infermiere, all’interno della farmacia, potrà provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, a supportare le determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, a effettuare medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo, a svolgere attività concernenti l’educazione sanitaria.
Per quanto concerne, invece, i fisioterapisti – sempre su prescrizione dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) e nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto – potranno erogare (all’interno della farmacia e a domicilio del paziente) le seguenti prestazioni professionali: definizione del programma prestazionale volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo; attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità; verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Infine, è utile richiamare il precedente decreto, già pubblicato in G.U. n. 57 del 10 marzo 2011, avente ad oggetto le cosiddette prestazioni analitiche di prima istanza. Quest’ultimo decreto (come, peraltro, già illustrato in questo precedente contributo) ha attuato, in particolare, le linee previste dall’art. 1, comma 2, lett. e) e d), del decreto 153/2009 sopra riportato.
Non resta ora che attendere la pubblicazione dei prossimi decreti attuativi e le relative pronunce del Garante, al fine di meglio delineare questo nuovo scenario … ancor più ove lo stesso, come pare, dovesse avviarsi verso le applicazioni di e-Health e di m-Health.
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