Avvocati: nuovo regolamento specializzazioni, come fare

Redazione 16/09/15
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Il nuovo regolamento sulle specializzazioni degli avvocati sarà operativo dal 14 novembre. Sono state infatti pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale n. 214 le nuove regole che il legale, che punta al titolo di specialista, sarà tenuto a seguire. Le aree di specializzazione specificate dal decreto n. 144/2015 sono in tutto 18: dal diritto di famiglia alla proprietà, dal diritto industriale a quello fallimentare fino al diritto dell’Unione Europea. L’avvocato potrà limitare la scelta a soli due settori da indicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Due anche i percorsi alternativi per conseguire la qualifica di specialista: da un lato, la frequenza di corsi di durata biennale, dall’altro la comprovata esperienza nel settore di specializzazione. In riferimento ai corsi, saranno le Università legalmente riconosciute, nei Dipartimenti di giurisprudenza, a stabilire i percorsi da sottoporre al ministero della Giustizia, ai fini della valutazione dei programmi didattici. A mettere a punto i programmi volti a formare gli avvocati specialisti, sarà una commissione permanente composta da sei esperti: due magistrati nominati da via Arenula, due avvocati scelti dal Cnf e due professori universitari su selezione del Miur. Gli stessi corsi verranno poi organizzati d’intesa, stipulando specifiche convenzioni, con il Consiglio nazionale forense o con i consigli degli ordini degli avvocati. Nelle convenzioni dovrà essere deciso anche il comitato scientifico misto composto da docenti individuati tra professori universitari di ruolo e avvocati di comprovata esperienza, abilitati al patrocinio nelle corti superiori. Ma non è tutto: è disposta, tra gli organi, l’istituzione di un comitato di gestione composto da 5 membri.

Il decreto stabilisce anche la durata dei corsi da suddividere in almeno due anni, dietro un monte ore non inferiore a 200. La didattica frontale non potrà essere inferiore alle 100 ore con un obbligo di frequenza minimo pari all’80% dell’intera durata. Per gli aspiranti specialisti il decreto mette in cantiere, inoltre, specifiche verifiche: alla fine di ogni anno sarà necessario, infatti, superare almeno una prova, scritta e orale. Sarà una commissione nominata dal Comitato scientifico e composta, per almeno due terzi, da membri esterni al corso, a giudicare il candidato. Semaforo verde, stabilisce il decreto, per la domanda di iscrizione negli elenchi tenuti dai Consigli e accessibile online per chi ha frequentato i corsi, con esito positivo negli ultimi cinque anni. Semaforo rosso, invece, per chi ha subito, nei tre anni precedenti la domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, o per chi, nei due anni precedenti la richiesta, ha ricevuto la revoca del titolo.

Il secondo percorso per ottenere la qualifica, basato sull’esperienza nei campi di specializzazione, prevede un riconoscimento d’ufficio per i professionisti iscritti all’albo senza interruzione da almeno otto anni, i quali abbiano esercitato, negli ultimi cinque anni, l’attività forense in uno dei settori scelti. Il legale dovrà così dimostrare di aver trattato nei cinque anni incarichi professionali “rilevanti per quantità e qualità”, pari ad almeno 15 per anno. Si prevede infine un titolo, da consegnare a seguito di una prova orale e scritta, a chi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento, ha ottenuto l’attestato di frequenza, almeno biennale, di un corso di alta formazione specialistica organizzato dal Cnf o dalle associazioni specialistiche più rappresentative. Per mantenere il titolo lo specialista, ogni tre anni, dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di formazione permanente e di aver conseguito almeno 75 crediti nel triennio, che non dovranno mai essere inferiori a 25 per ogni anno. Alternativamente, si dovrà provare di aver svolto sul campo, durante i tre anni, l’attività specialistica, trattando almeno 15 incarichi fiduciari. Si ricorda, infine, che i corsi dovranno essere pagati dagli stessi partecipanti.

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