L’Agenzia delle Entrate, inoltre, dopo la protesta dei commercialisti, è intervenuta abbassando il tiro anche sull’obbligo di indicazione nella relazione di accompagnamento alla voluntary disclosure degli elementi relativi alle annualità non più accertabili. A differenza delle indicazioni sui contenuti del provvedimento 116808/2015 in cui chiedeva l’esibizione di due ulteriori annualità (2008 e 2009) anche per le 16mila istanze di rimpatrio già presentate, ieri tramite comunicato stampa, l’Agenzia ha spiegato che non si viene ad aggiungere un adempimento, bensì una semplice facoltà che mette il contribuente nella posizione di riportare all’Amministrazione Finanziaria, fin da subito, la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della volutary e che può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d’imposta coinvolti, comunque non anteriori al 2008.
Dopo che è stato introdotto l’art. 2, comma 4 del DLgs. 128/2015 risulta dunque possibile beneficiare delle tutele penali previste dalla voluntary disclosure anche per gli imponibili, le imposte e le ritenute correlate alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali il termine di accertamento è scaduto. Novità, infine, si introducono anche per i revisori delle dichiarazioni: da una parte, il focus si sposta sulle nuove sanzioni per la mancata firma da parte del revisore della dichiarazione dei redditi (mutano infatti le penalità con la riforma delle sanzioni); dall’altra invece si concentra l’attenzione sui controlli che professionisti e contribuenti sono tenuti ad eseguire in relazione ai crediti d’imposta al momento dell’invio delle dichiarazioni.
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