Insidie stradali, la responsabilità della P.A.: la parola all’esperto

Letizia Pieri 09/09/15
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La caduta in una buca presente sul manto stradale, la presenza di materiale pericoloso sull’asfalto, i marciapiedi o i percorsi pubblici sconnessi, il crollo improvviso di alberi o pali, sono tutti eventi che possono provocare danni agli utenti della strada, causando lesioni fisiche e materiali anche gravi, a causa della mancata o cattiva manutenzione delle strade e dei luoghi adibiti al pubblico transito. Tali casi sono innumerevoli e rappresentano una tematica particolarmente importante vista l’entità del contenzioso che interessa le aule di giustizia. In questi casi, qualificabili come “danni da insidia” si configura una precisa responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione la quale, nella qualità di proprietaria o gestore del bene demaniale, è tenuta a risarcire i danni cagionati agli utenti/cittadini per eventuali danni occorsi agli utenti per omessa o insufficiente manutenzione della rete stradale. Quanto all’inquadramento dell’ambito in cui possa riscontrarsi la responsabilità della P.A. in caso di danno agli utenti della strada, la questione ha costituito per molti anni una vexata questio, sulla quale si sono fronteggiati diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

A fare chiarezza al riguardo abbiamo intervistato l’Avv. Roberto Cataldi, autore di saggi in materia giuridica e di numerosi articoli pubblicati su quotidiani e periodici, direttore del quotidiano giuridico telematico “www.studiocataldi.it”, che insieme a Paolo Maria Storani, Francesca Romanelli, Licia Albertazzi ed Elisa Barsotti ha scritto il volume “Insidie stradali e responsabilità della p.a. e di altri soggetti”.

1. Cosa si intende per “danni da insidia”?

I danni da insidia sono molto semplicemente quelli che un utente della strada può subire a causa di un’anomalia presente sulla sede stradale, su un marciapiede o in altra area di pubblico utilizzo.

Si parla tecnicamente di “insida” perchè il risarcimento viene riconosciuto se l’anomalia riveste le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile.

Un dissesto, una buca sulla carreggiata, una macchia d’olio, un  tombino sporgente, il fondo stradale ghiacciato… sono tante le possibili cause di danni agli utenti della strada.

Ma non tutte le anomalie danno diritto al risarcimento. Deve trattarsi di una “insidia”, appunto, e come tale deve essere imprevedibile e non evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. Conta molto in ogni caso il comportamento dell’utente: se c’è una sua colpa c’è il rischio di perdere in tutto o in parte il diritto al risarcimento. Se il pericolo può essere facilmente previsto e superato, il comportamento imprudente dell’utente può avere una significativa incidenza nella produzione del danno.

2. Quale responsabilità si configura in capo alla P.A. in questi casi?

Sulla natura della responsabilità della Pubblica Amministrazione per le insidie stradali si è discusso a lungo. Un tempo si riteneva che la P.A. dovesse rispondere per colpa in base al principio (cd. del “neminem laedere”) enunciato dall’art. 2043 del codice civile.

Nel tempo però la giurisprudenza ha iniziato a ricondurre questi casi anche nell’alveo della colpa del custode prevista dall’art. 2051.

E non è cosa da poco, dato che in tal caso la colpa della P.A. è presunta con tutte le evidenti implicazioni sul regime probatorio. La Pubblica Amministrazione può superare la presunzione di colpa se dimostra il caso fortuito.  Ma tale prova liberatoria può essere data anche semplicemente dimostrando che la situazione di pericolo è stata provocata dagli utenti o da una improvvisa e imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi e l’evento dannoso si è verificato prima che fosse possibile intervenire nonostante sia stata svolta regolare attività di controllo e vi sia stata diligenza nel garantire un tempestivo intervento.

Non solo: anche applicando l’art. 2051 c.c.,  il comportamento del danneggiato può avere rilevanza sia sotto il profilo del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. sia come fatto che esclude il nesso causale tra cosa in custodia e il danno. In altri termini anche la colpa del danneggiato può integrare una ipotesi di “caso fortuito”.

3. Quali sono stati, negli ultimi anni, gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali per inquadrare l’ambito in cui poter riscontrare la responsabilità della p.a. in caso di danno agli utenti della strada?

Lascerei da parte la dottrina. Anche se il dibattito è sempre aperto.

Il vero fermento c’è stato nella giurisprudenza. La vera e propria inversione di tendenza c’è stata dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 1999. La questione di legittimità era stata sollevata dal giudice di Pace di Genova che aveva fatto notare come la mancata applicazione della colpa del custode anche alla P.A. avrebbe determinato una diseguaglianza tra i cittadini di fronte alla legge in relazione alla manutenzione di strade pubbliche e private.

La Corte Costituzionale pur avendo ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale ha però spiegato che non può escludersi l’applicabilità alla Pubblica Amministrazione dell’art. 2051 e quindi la colpa presunta del custode.

Oramai gli interpreti della legge hanno abbracciato a tutto campo, la tesi della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. che non esclude però la pur sempre possibile responsabilità per colpa.

Tant’è vero che oggi negli atti introduttivi dei giudizi si tende a formulare la richiesta sia sotto il profilo della colpa presunta (2051 c.c.) sia sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 del codice civile.

4. Per quale motivo venne creata la nozione di “insidia e trabocchetto”?

Si tratta di figure create dalla giurisprudenza per delimitare le ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Se un’anomalia sulla strada è visibile e prevedibile allora l’utente della strada ha la possibilità e il dovere di evitarla.

Anche di recente la Corte di Cassazione ha ricordato che se un dissesto si trova ad esempio sulla strada di casa (che quindi si conosce  bene), non si può addebitare alla P.A. ciò che è dovuto alla imprudenza del danneggiato.

5. Dalla sentenza del 2006 (n. 15384/2006) della S.C., punto di rottura con la precedente impostazione, come si è orientata la giurisprudenza?

Il vero spartiacque, in realtà, lo ha creato la sentenza della Corte Costituzionale (la n. 156 del 1999) ma nel 2006 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente un dubbio da più parti sollevato circa la possibilità di applicare l’art. 2051 in quei casi in cui le dimensioni molto estese dei beni demaniali rendessero difficilmente esigibile un controllo efficace idoneo a impedire l’insorgenza di pericoli per gli utenti.

La Cassazione con sentenza n. 15383/2006, ha chiarito che la presunzione di colpa per i danni da cose in custodia non si può applicare se sul bene demaniale se non risulti possibile esercitare la custodia intesa quest’ultima come un potere di fatto sul bene.

Va detto però che di recente la stessa Corte (sentenza 6245/2015) ha ritenuto possibile configurare una ipotesi di responsabilità per cose in custodia in caso di anomalie presenti sulle autostrade, dovendosi ritenere possibile un controllo da parte dell’Ente gestore. Ma vanno distinte quelle situazioni in cui il pericolo è connesso alla strada stessa da quelle in cui il pericolo è stato determinato dagli utenti o da alterazioni improvvise a cui non è stato possibile porre tempestivamente rimedio.

6. L’applicazione alla p.a. della disciplina della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo. Cosa ne deriva?

Ne deriva che se il cittadino/utente della strada chiede il risarcimento alla P.A. per i danni subiti sarà tenuto a dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, mentre l’amministrazione custode potrà esimersi da responsabilità dimostrando il c.d. “caso fortuito” che può anche essere integrato dalla colpa del danneggiato.

7. Una volta dimostrato il nesso di causalità tra la cosa e il danno è sempre configurabile la responsabilità del custode?

Dipende: una volta provata la relazione tra la cosa e il danno, la responsabilità del custode è presunta. Ma ciò non toglie che la P.A. possa fornire la prova liberatoria o semplicemente dimostrare la colpa concorrente del danneggiato.

8. Che cosa rappresenta il “principio di autoresponsabilità” per gli utenti della strada?

Si tratta del principio, desumibile anche dall’art. 1227 del codice civile, secondo il quale, l’utente della strada è tenuto ad adottare l’ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l’avverarsi del pregiudizio.

Anche per questo se un dissesto è visibile e prevedibile l’utente ha il dovere di essere prudente ed evitarlo.

Se nella sua condotta si ravvisano elementi di colpa, ciò viene valutato sia sotto il profilo della diminuzione dell’entità del risarcimento, sia per escludere del tutto il nesso causale e dunque la responsabilità della Pubblica Amministrazione.

 

Letizia Pieri

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