Questo articolo è firmato da Giulia Milizia, autrice dell’ebook “Le nuove forme di convivenza e le unioni civili gay” (Maggioli, 2014)
La CEDU ha riscontrato una violazione del solo art. 8 Cedu (privacy e serenità familiare), escludendo però quelle degli artt. 12 (diritto alle nozze) e 14 (divieto di discriminazione).
Ecco i punti salienti delle 69 pagine della sentenza:
1) In base al principio del libero arbitrio ognuno è libero di sposarsi o convivere anche con persone dello stesso sesso: ogni scelta deve essere tutelata e codificata dalla legge (principio di uguaglianza) così come è specificatamente regolato il matrimonio che è solo tra persone di sesso opposto. In Italia non è stata ancora adottata una legge che tuteli le forme di convivenza sia tra etero che tra persone dello stesso sesso: si noti però come la giurisprudenza costante abbia portato ad equiparare la convivenza more uxorio (etero) al matrimonio, parificandone i diritti ed i doveri sia reciproci tra i conviventi che verso la prole. Il mancato riconoscimento di queste leggi è fonte di discriminazione e nel caso di LGBT questa è basata sull’orientamento sessuale.
2) Gli artt. 12 Cedu e 9 Carta dei diritti fondamentali europei (Convenzione di Nizza) non impongono in alcun modo agli Stati di riconoscere le nozze tra persone dello stesso sesso, ma, come detto, promuovono il libero arbitrio: il matrimonio è solo tra uomo e donna. È rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati riconoscere o meno le nozze gay o le unioni civili. La CEDU è fermamente convinta che il modo migliore per tutelare i LGBT sia procedere al riconoscimento delle unioni civili o dei PACS.
3) Il Governo non ha tenuto conto che la Costituzione è stata scritta nel dopo guerra quando la famiglia tradizionale, basata sul matrimonio tra uomo e donna, era il fulcro della società che nei decenni successivi si è evoluta al punto che è cambiato il concetto di famiglia e se ne sono sviluppate nuove forme: oltre alla famiglia tradizionale devono essere tutelate anche queste altre tipologie. Ha ignorato i ripetuti appelli delle Corti interne, della CEDU e della CGUE a colmare questo vuoto normativo.
4) Anche le coppie tra persone dello stesso sesso sono annoverabili nei concetti <<di famiglia e di vita privata>> tutelati dall’art. 8 Cedu.
5) Malgrado da oltre 30 anni si presentino regolarmente DDL in materia, ancora il Parlamento non è stato in grado di adottare una legge sulle unioni civili. Il DDL Cirinnà, che riunisce vari DDL presentati negli ultimi 3 anni, è in discussione in Senato e dovrebbe essere approvato entro fine anno, anche se alcuni membri della Commissione Giustizia (Permanente II) hanno chiesto di discuterlo ad oltranza sino alla chiusura dei lavori del Senato il 7 agosto. Si auspica che non vi siano ulteriori rinvii visto che questa legge avrebbe dovuto essere approvata a settembre del 2014, come più volte annunciato dal premier Renzi. Si fa presente che il Presidente della Commissione Nitto Palma dubita che il testo sia approvato per settembre (scadenza del suo mandato) per il perdurare dei contrasti tra i partiti rappresentati in commissione.
6) Non ha tenuto conto nemmeno che l’opinione pubblica su questi temi è mutata, come rilevato da una recente indagine Eurispes e che lo Stato deve tutelare i diritti dei numerosi LGBT che vivono in Italia.
7) L’unione va al di là del dato sessuale o della capacità riproduttiva della coppia, basandosi su reciproci doveri morali ed assistenziali: devono, perciò, essere estesi ai partners i diritti ed i doveri civili e morali riconosciuti alle coppie etero conviventi o sposate (diritti successori, assistenziali e previdenziali, al subentro nella locazione, pecunia doloris ed indennizzo per la perdita del partner in un sinistro stradale, agli assegni familiari ed alla tutela del lavoro, diritto di visita in carcere, di accesso alle cartelle mediche etc.). Per altro alcuni diritti erano già stati riconosciuti ai LGBT da qualche rara sentenza italiana per lo più di merito.
8) Si devono, infine, smentire le dichiarazioni di qualche politico, promotore di un DDL in materia, secondo cui la CEDU ha categoricamente escluso il diritto alla pensione di reversibilità etc. La CEDU, anzi, ha rilevato come l’Italia abbia recepito (ma de facto non eseguito) Direttive UE ed internazionali, tra cui la Direttiva 78/2000/CE sulla tutela del lavoro (l’unica a fare riferimento alla famiglie monoparentali ed “arcobaleno”) che riconosce anche questa tutela previdenziale (caso Romer C-147/08, EU:C:2011:286 con nota di A. Di Florio, Il diritto antidiscriminatorio europeo: il caso Romer ; Considerando 13-22 della citata Direttiva).
Mi si consenta di rilevare come queste argomentazioni e tali conclusioni erano già state ampiamente analizzate e rassegnate dalla sottoscritta nel suo e-book, uscito un anno fa, Le nuove forme di convivenza e le unioni civili gay (qui scaricabile: http://www.libreriaprofessionisti.it/le-nuove-forme-di-convivenza-e-le-unioni-civili-gay-ebook-in-formato-pdf.html), cui si rinvia, oltre che al testo della sentenza in esame ed alle altre citate fonti, per ogni eventuale approfondimento in materia.
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