Regime dei minimi agevolato: ultimi giorni per rientrare

Redazione 19/08/15
Ancora pochi giorni prima della scelta definitiva: il 22 agosto scade il termine per accedere al regime dei minimi 2015 secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella recente circolare 67/E dello scorso 23 luglio.

Il documento varato dall’ente guidato da Rossella Orlandi è diretto a quanti abbiano aperto una nuova attività e relativa partita Iva, e si siano trovati spaesati dopo le recenti novità di inizio anno.

Come si ricorderà, infatti, a fine 2014 con la legge di stabilità era stato introdotto un nuovo regime dei minimi, con un quadro fiscale molto differente rispetto a quello agevolato che ne aveva contraddistinto le origini e non in ultima analisi, anche la popolarità, specie tra i più giovani.

Improvvisamente, dunque, il governo aveva istituito questa stangata ulteriore sulle già indebolite attività autonome, sfibrate da un fisco sempre più nemico. Così, di fronte alle proteste delle associazioni di categoria e da migliaia e migliaia di professionisti, l’esecutivo era stato costretto a un’altrettanto repentina retromarcia nel decreto Milleproroghe, allungando la sopravvivenza del vecchio regime dei minimi anche per il 2015. O, meglio, stabilendo la convivenza tra i due regimi, quello vecchio più vantaggioso e il nuovo assai meno conveniente.: basti pensare, infatti, che nel mese di novembre 2014 si è registrato un boom inaudito di apertura di nuove partite Iva, spaventate proprio dall’avvento del nuovo status fiscale.

Così, le Entrate hanno concesso a coloro che si siano pentiti di aver optato per un regime o per l’altro, di effettuare un ravvedimento entro il prossimo 22 agosto, cioè sabato. 

Le 3 ipotesi di ravvedimento

Ipotesi uno. Contribuente che iniziando l’attività non ha barrato alcuna casella del modello AA9 per comunicare la scelta del regime di vantaggio, ma abbia compilato le fatture come se avesse aderito a un’opzione agevolata. In generale vige il principio che conta il comportamento del contribuente e non la mancata comunicazione, la quale, però, andrà regolata entro sabato per mezzo di un nuovo modello AA9, pena una sanzione minima di 516 euro.

Ipotesi due. Contribuente che ha aperto partita Iva prima del decreto Milleproroghe: sarà sufficiente aver addebitato l’Iva sulle fatture emesse, non essendo consentito l’accesso al regime agevolato nel periodo in cui l’attività è sorta. Anche qui, tempo fino al 22 agosto, oppure alla prima liquidazione Iva in calendario.

Ipotesi tre. Contribuenti che hanno confuso il regime forfettario con quello di vantaggio , e quindi nel modello di inizio attività AA9/12 hanno barrato il codice 2 ( regime forfettario) al posto del codice 1 ( regime di vantaggio): in questo caso basterà modificare la dicitura emessa in fattura sulla norma che non applica l’Iva.

Ipotesi quattro. Quei contribuenti o titolari di partita Iva che, avendo aaperto dopo l’entrata in vigore della novità di cui al Dl 192/14, volevano applicare il regime di vantaggio ma hanno calcolato erroneamente l’imposta, addebitando l’Iva in fattura. Pur tacendo la circolare delle Entrate in questa situazione, va ricordato che in passato è stata permessa la correzione purché venissero emesse le note di variazione Iva, non dopo aver detratto l’Iva sugli acquisti nella prima liquidazione periodica.

 

 

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