La controversia aveva ad oggetto l’ impugnazione di un avviso ai fini ICI per gli anni 2004 al 2009 relativamente ad unità immobiliari per i quali l’ ente religioso reclamava, l’ esenzione prevista dall’ art. 7 co.1, lett.i), d.lgs. n. 504 del 1992.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ( Firenze – sezione staccata di Livorno), Sez. 10, n. 109/10/12 del 5 ottobre 2012, adita rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza, il Comune ricorreva in Cassazione per denunciare la violazione e falsa applicazione dell’ art. 7, co.1, lett. i) , d.lgs. n. 504 del 1992 per aver ritenuto il giudice di merito applicabile l’ esenzione per l’ anno 2004 in base all’ originaria formulazione della norma, per gli anni 2005 e 2006, in base alla nuova formulazione della stessa introdotta con il d.l. n. 203 del 2005, e per gli anni del 2007 al 2009, in base alla ulteriore modificazione della norma disposta con il d.l. n. 223 del 2006.
Nel merito, si pronunciava la Suprema Corte disponendo che: “ l’ art. 7 co.2-bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 che ha esteso l’ esenzione disposta dall’ art. 7 co. 1, lett. i), del d. lgs. n. 504 del 1992 alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, e l’ art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 , n. 248 che ha sostituito il comma 2- bis dell’ art. 7 cit., estendendo l’ esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, non si applicano retroattivamente, trattandosi di disposizioni che hanno carattere innovativo e non interpretativo ( Cass. n. 14530 del 2010).
Inoltre, sulla base della formulazione originaria della norma, l’ esenzione è limitata all’ ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate dall’ art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 , n. 222 ( Cass. n. 24500 del 2009), nelle quali non rientra l’ esercizio delle attività di sanitarie (Cass. n. 14530 del 2010), didattiche ( Cass. n. 20776 del 2005), o ricettive ( Cass. n. 4645 del 2004) salvo che non sia dimostrato specificatamente che le stesse siano svolte con modalità non commerciali”.
Tuttavia, la norma era sospettata di essere in conflitto con le norme comunitarie in merito alle regole della concorrenza.
A tal proposito, la Commissione europea sulla concorrenza ha approvato l’ art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 in base al co. 1 di detta norma la lett. i) dell’ art. 7 del D.lgs. n. 504 del 1992 così modificata: “ gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’ art. 73 comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all’ imposta indipendentemente dalla destinazione d’ uso dell’ immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’ art. 16 lett a) della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
Gli altri 2 commi della novella del 2012 regolano le ipotesi di utilizzazione mista degli immobili in questione, introducendo il difficile concetto dell’ attribuzione proporzionale del beneficio fiscale.
Ne consegue, che per i giudici di legittimità l’ esenzione prevista dall’ art. 7. comma 1, lett. i), del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 può essere applicata se sussistono sia l’ elemento oggettivo inteso come esercizio esclusivo nell’ immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e la compresenza dell’ elemento soggettivo costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’ esercizio di attività commerciali.
La prova dell’ elemento oggettivo non deve limitarsi a una riproduzione documentale ma verificando in concreto che l’ attività non sia svolta con le modalità di un’ attività commerciale ( Cass. n. 5485 del 2008).
Nel caso di specie si trattava di una scuola paritaria i cui utenti pagavano un corrispettivo che il giudice di merito aveva ritenuto irrilevante ai fini ICI, ma che dimostrava invece essere un fatto rivelatore dell’ esercizio di un attività commerciale.
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