Tavola rotonda al Tar Catania sulla dimensione degli atti

Con lungimiranza e rispetto per la nostra professione, il Presidente del TAR Catania Salvatore Veneziano ha promosso una tavola rotonda sul noto decreto del Presidente del Consiglio di Stato sulla dimensione degli atti processuali di parte, aprendola alle varie rappresentanze degli avvocati amministrativisti.
È saggio e utile, infatti, confrontarsi con coloro che – insieme ai magistrati – per il compito loro assegnato fanno funzionare il processo amministrativo.
Dopo una colta introduzione del Presidente, che ha illustrato i vari riferimenti sistematici del principio di sinteticità, è toccato al Consigliere Pancrazio Savasta di analizzare nel dettaglio il decreto.
Certo, la normativa è complessa ma non per capriccio del redattore bensì a causa di una scelta del legislatore.
Se, infatti, l’art. 40 d.l. n. 90/2014 ha stabilito che la sinteticità deve essere perseguita attraverso la fissazione di un numero preciso di pagine, è ovvio che la normativa di attuazione di tale precetto abbia dovuto “inseguire” tutti i vari casi che si presentano nella pratica, e quindi è risultata molto dettagliata e di farraginosa applicazione.
Insomma, il legislatore – preso dal furore di costringere gli avvocati in limiti insuperabili – non si è fidato del giudice, come avrebbe potuto fare con l’indicazione di criteri di massima, che poi sarebbero stati adeguati dai giudici ai casi concreti.
Il Consigliere Savasta ha concluso la relazione con l’arguta considerazione che nel passato esisteva un modo “naturale” di costringere i difensori alla sinteticità, ed era l’obbligo di redigere gli atti su carta bollata.
Il Consigliere Gustavo Cumin ha illustrato in modo ancora più analitico ulteriori ipotesi problematiche di applicazione della normativa.
I rappresentanti degli avvocati hanno generalmente lamentato l’arbitraria compressione della libertà di esercitare il patrocinio.
Da questo leit-motiv si è distaccato il nostro Prof. Fabio Saitta, che ha invece avuto un approccio pragmatico e sereno alla novità normativa, cogliendo in essa lo stimolo per gli avvocati a perseguire davvero la sinteticità nel comune interesse.
Ha notato che la prolissità non si trova solo negli atti redatti dagli avvocati: ha menzionato una citazione dinanzi alla Corte dei Conti di oltre 200 pagine.
In effetti sono i mezzi tecnologici e la pigrizia che portano alla proliferazione del numero di pagine: non solo il vituperato (ma comodissimo) “copia e incolla” ma anche la disponibilità immediata e totale dei testi, sia di sentenze sia di articoli.
È troppo facile attingere da quei testi e scaricarli in quello che stiamo preparando, senza poi sforzarsi di sintetizzare il materiale.
Nel passato ormai remoto, gli atti si redigevano prima a penna; negli studi più dotati erano poi dattiloscritti da un’addetta. Le massime erano ricercate sfogliando i massimari, ed inserendo delle fettuccie di carta come segnalibri.
A nessuno sarebbe venuto in mente di ricopiare prima a mano e poi a macchina tutte le massime …
Comunque sia, ormai la norma c’è e dobbiamo confrontarci con essa, così come abbiamo fatto con le innumerevoli novità legislative che ci sono piovute addosso negli ultimi lustri.
A me sembra che questa ulteriore imposizione si inserisca nella più ampia corrente di ostilità – da parte del legislatore – verso l’esercizio della tutela in giudizio, considerata un intralcio al libero esplicarsi degli spiriti imprenditoriali o – peggio – al “percorso delle riforme”; il che suona come un’eresia rispetto al dogma corrente, quindi da combattere.
Ce la faremo anche questa volta.

Dario Sammartino

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