Delega fiscale: la parziale riforma del processo tributario

Scarica PDF Stampa
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 26 giugno 2015 ha approvato il decreto legislativo di parziale riforma del processo tributario alla luce dell’art. 10 della legge delega n. 23 dell’11/03/2014 (in G.U. n. 59 del 12/03/2014).

Il suddetto decreto legislativo sarà inviato alle Commissioni finanze di Camera e Senato che, entro 60 giorni, dovranno dare un parere obbligatorio ma non vincolante.

Le modifiche processuali introdotte recepiscono molte mie proposte che vado facendo da oltre trent’anni e che ho prima indicato nel mio libro del 25/01/2000 <<Per un “Giusto” Processo Tributario>> (Congedo Editore) e successivamente, dopo la pubblicazione della legge delega, che ha ripreso molte mie proposte, ho inserito nel disegno di legge della Senatrice Gambaro, presentato al Senato il 06 agosto 2014 (n. 1593).

Queste mie proposte ed iniziative letterarie (visionabili e scaricabili dal mio sito www.studiotributariovillani.it), nel corso di vari incontri e convegni, sono state condivise ed apprezzate da UNAGRACO, COMMERCIALISTA TELEMATICO, C.U.G.I.T e molti altri Organismi ed Ordini Professionali.

In sostanza, le mie proposte tendono a mettere su un piano di perfetta parità processuale il fisco ed il contribuente, che non ha, oggi, la possibilità di potersi difendere efficacemente con i limiti istruttori attuali (come, per esempio, il divieto della testimonianza e del giuramento).

Nel mio progetto di legge, altresì, ho previsto che la gestione e l’organizzazione del processo tributario sia affidata al Ministero della Giustizia o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottraendola, come è oggi, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è una delle parti in causa e che ha interesse a limitare gli strumenti difensivi del contribuente per costringerlo a conciliare subito in primo grado ed a pagare nel più breve tempo possibile.

Questa mia proposta organizzativa per il momento è stata accantonata e spero che possa essere oggetto di riesame ed analisi nella seconda fase di riforma generale del processo tributario, che dovrebbe avvenire entro la fine di quest’anno.

In ogni caso, sono da condividere le principali modifiche processuali intervenute, che praticamente riprendono alcune mie iniziali proposte fatte quindici anni fa’ e che si riferiscono, in particolare, ai seguenti istituti processuali:

–         possibilità di conciliare le cause anche in appello e Cassazione;

–         possibilità di sospendere il processo tributario quando pendono altri processi collegati, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

–         condanna sempre alle spese processuali, in quanto la compensazione deve essere un caso eccezionale e per specifici motivi da evidenziare in sentenza;

–         possibilità di condanna per lite temeraria alle parti, compresi gli uffici fiscali, che intraprendono un giudizio che sanno essere perdente o dilatorio;

–         possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione delle sentenze anche in appello ed in Cassazione;

–         esecuzione immediata della sentenza per tutte le parti in causa, nel senso che l’ufficio fiscale deve sempre procedere al rimborso anche se impugna la sentenza.

Queste ed altre modifiche processuali sono contenute nel nuovo decreto legislativo, che provvedo a sintetizzare nel modo seguente:

  1. 1.    i contribuenti potranno difendersi da soli in Commissione Tributaria per le controversie di valore pari a 3.000 euro;
  2. 2.    le spese del processo devono sempre seguire la soccombenza;
  3. 3.    risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente;
  4. 4.    le comunicazioni sono effettuate mediante uso di pec;
  5. 5.    l’istituto della mediazione è applicabile a tutti gli atti impositivi (non solo quelli dell’Agenzia delle Entrate ma anche dell’Agenzia delle Dogane, degli Enti Locali e dell’Agente della Riscossione) di valore sino a 20.000 euro riferito alla sola imposta, esclusi gli interessi e le sanzioni;
  6. 6.    la mediazione non preclude più la richiesta di conciliazione giudiziale;
  7. 7.    nella mediazione le sanzioni si riducono al 35% del minimo edittale;
  8. 8.    è introdotta la sospensione del processo quando i giudici tributari devono decidere e risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione di altra causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 del Codice di Procedura Civile;
  9. 9.    la conciliazione giudiziale, sia in udienza che fuori udienza, è ammessa anche in appello, esclusa la causa in Cassazione, con la riduzione delle sanzioni al 40% nei primi due gradi;
  10. 10.     la tutela cautelare è ammessa per tutti e tre i gradi del giudizio (Commissione Tributaria Provinciale, Regionale e Cassazione);
  11. 11.     le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali sono immediatamente esecutive, per cui i rimborsi fiscali devono subito essere fatti al contribuente vittorioso.

Il Decreto Legislativo approvato ieri è un primo passo per risolvere alcuni problemi del processo tributario e da questo punto di vista è da accogliere positivamente.

Sono, però, necessarie ulteriori ed importanti modifiche, quali:

– la gestione ed organizzazione del processo affidata ad un organismo terzo diverso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale il Ministero della Giustizia o la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– la possibilità per il contribuente di potersi difendere senza limiti istruttori, potendo utilizzare le testimonianze ed i giuramenti;

– la possibilità di poter conciliare anche durante il ricorso per Cassazione;

– escludere la possibilità, in caso di mancata riassunzione del processo, di dover pagare per intero l’importo indicato nell’atto oggetto del giudizio invece di fare riferimento al pronunciamento dell’ultima sentenza.

E’ questo l’auspicio per il futuro per mettere concretamente sul piano di perfetta parità processuale il contribuente-cittadino (con il suo difensore) ed il fisco.

Maurizio Villani

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento