Studi di settore 2015: regole e novità

Nadia Chinnici 01/07/15
Gli studi di settore sono stati introdotti con il D.L. 30.08.1993, convertito con modificazione dalla Legge del 29 ottobre 1993 N. 427  e rappresentano  uno strumento che il fisco italiano utilizza per rilevare i parametri fondamentali di liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprese.

La parte centrale consiste nella raccolta sistematica dei dati relativi all’attività ed al contesto economico in cui operano  imprese e professionisti, al fine di valutarne l’effettiva capacità di produrre reddito, e sono impiegati per l’ accertamento induttivo degli esercenti arti e professioni e imprese nel caso in cui venissero fuori delle incongruenze tra questi e i redditi dichiarati.

Sono divisi in quattro macro-aree:

servizi,

commercio,

manifatture,

professionisti.

Essi vengono utilizzati:

1) dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, la sua posizione rispetto alla congruità (cioè quando i ricavi e/o compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio) e alla coerenza (comportamento del contribuente rispetto agli indicatori economici per ciascuna attività);

2) dalla Pubblica Amministrazione come ausilio all’attività di controllo.

Nel corso degli anni ha subito un’evoluzione a livello informatico, grazie all’ausilio del software Ge.Ri.Co. Oggi, a causa della crisi che ha reso i mercati imprevedibili e ha rimescolato le carte in gioco, specialmente nelle libere professioni, creando forbici che rendono impossibile qualsiasi ritratto  di categoria reddituale, è diventato inadeguato.

Con il Decreto del 30 marzo 2015 – Min. Economia e Finanze sono state apportate delle integrazioni e modifiche al fine di renderlo rinnovato se non nella forma almeno nel contenuto.  All’art.1 del decreto in oggetto si legge che  “ Sono approvate, in base all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall’ articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146.”

La decorrenza così come specificato all’art 5 è prevista per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014.

L’Agenzia delle Entrate auspica in riferimento agli studi di settore 2015 che i contribuenti assolvano spontaneamente agli obblighi previsti, riducendo a zero i controlli sugli stessi, grazie ad un dialogo diretto tra agenzia delle entrate e contribuenti e al rinnovato meccanismo del ravvedimento operoso previsto dalla Legge di Stabilità ( art. 1, commi 634, 635 e 636 legge 190/2014).

Dal Provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 18/06/2015 si evince che  “eventuali correzioni alle specifiche tecniche ed ai controlli di coerenza saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.”

Le comunicazioni verranno effettuate: via mail, ai contribuenti che hanno comunicato il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), via sms, per i soggetti  abilitati ai servizi telematici delle Entrate.

Scopo dell’Agenzia delle Entrate e di iniziare gradualmente un percorso che porti alla graduale riduzione dei controlli per fare posto ad una politica basata sul dialogo con i contribuenti soggetti a studi di settore, spostando la politica dal controllo al ravvedimento operoso da parte del contribuente stesso.

Dunque in caso di difformità relative a situazioni fiscali, il contribuente non riceverà la cartella ufficiale, ma verrà data prima una comunicazione  attraverso la quale verranno invitati a fornire i chiarimenti del caso, e nel caso si sia commesso un illecito a ravvedersi, con le modalità previste per gli altri tributi (articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997).

Il ravvedimento non potrà essere utilizzato in caso di notifica formale di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e di ricevimento delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

Nadia Chinnici

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