La Cassazione con sentenza n. 12866/15 del 22 giugno ha ritenuto provato il pagamento risalendo a presunzione.
Nel caso di specie, i conduttori citavano in giudizio il proprietario dell’ immobile per aver quest’ ultimo percepito indebitamente somme superiori sia alla misura del canone contrattualmente stabilita sia a quella del canone legale prevista dagli artt. 12 e seg. della legge n. 392/78.
La Corte d’ Appello confermava la decisione dei giudici di I Grado, riconoscendo il diritto degli attori ad ottenere la restituzione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione il convenuto che deduceva errores in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, e 2727- 2729 c.c., 115 -116 c.p.c., in riferimento all’ art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. nonché motivazione insufficiente su un punto decisivo della causa, ai sensi dell’ art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Ed infatti, la Corte d’ Appello avrebbe errato in quanto avrebbe fondato il suo convincimento sulla “praesumptio de praesumpto” per colmare le lacune istruttorie.
Criticando, altresì, che non fossero state prese in considerazione i documenti che avrebbero comprovato i lavori di straordinaria manutenzione in ragione del quale il canone avrebbe subito un incremento.
Infine, lamentava vizi di motivazione (art. 61 e 360, co. 1, n. 5).
A giudizio della Suprema Corte i motivi non meritavano accoglimento per vari ordine di ragioni.
La presunzione di secondo grado presa di mira dal locatore per il quale la Corte di Appello avrebbe dato attuazione violando le disposizioni di legge non è corretta.
A giudizio della Suprema Corte non viola il divieto di “praesumptio de praesumpto” in quanto il divieto opera quando: “ si utilizza una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un’ altra presunzione”.
Nel caso in esame, essendo stato provato, con documenti e prova testimoniale, il versamento di somme maggiori del canone contrattuale, per intervalli o per periodi di tempo non corrispondenti all’ intera durata del rapporto, ritiene presuntivamente provato il versamento, in tutti i mesi intermedi, di un canone mensile dello stesso importo di quello risultante dai documenti”.
Segue, che il documento presentato dal locatore non può essere accolto perchè non quantificate le spese straordinarie sostenute.
Da quanto sopra, si evince che il giudice abbia preso in considerazione gli importi noti per risalire agli ignoti sulla base di fatti noti gravi precisi e concordanti e adeguatamente collegati al fatto ignoto.
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