La prima, la Suprema Corte di Cassazione ha da sempre sostenuto, attraverso un proprio consolidato orientamento, che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, di cui all’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, non devono essere sottoposte alla medesima procedura di verifica periodica, al contrario di quanto invece avveniva ed avviene per quelle che rilevano il tasso alcolemico nel sangue dei conducenti sottoposti ad accertamento ai sensi dell’art. 186 del NCdS (Guida sotto l’influenza dell’alcool).
Essa è da sempre partita dall’assunto che possono evitarsi i «controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura poiché esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità» (Corte di Cassazione, Seconda sezione civile, 19 novembre 2007, n. 23978) esprimendosi, poi, ancora, in più pronunce, nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 168 e 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Carta Costituzionale, con le sentenze della propria, Seconda sezione civile, del 15 dicembre 2008, n. 29333 e n. 29334.
Negli anni, allo stesso modo, il Giudice delle Leggi si era uniformato attraverso la sentenza n. 277 del 2007 con cui aveva esaminato e deciso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del d.lgs. n. 285 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ritenendola allora non fondata “per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione nel decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 marzo 2000, n. 182 (Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio), anziché nell’art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura)”. Nella medesima sentenza però già traspariva un accenno di overruling della Corte Costituzionale, secondo cui sarebbe stato necessario riconsiderare la questione, in particolare alla luce del fatto che il rimettente (la Suprema Corte) non avrebbe sperimentato l’applicazione della normativa generale del 1991 rispetto al sistema internazionale delle unità di misura SI.
Occorre qui dire però che i dubbi, sulla legittimità costituzionale del consolidato agire da parte degli organi di polizia stradale, con apparecchiature in parte obsolete e nella quasi totalità dei casi non sottoposte a verifiche periodiche, che ne certificassero la funzionalità, rispetto alla necessità della taratura per le apparecchiature di rilevazione della velocità ai fini della validità dell’accertamento stesso, accertamento uni-sussistente ed irripetibile, sono stati una costante nelle valutazioni sottoposte periodicamente alla Suprema Corte, la quale, ancora una volta, ha adito il Giudice delle Leggi per valutare la legittimità dell’art. 45 d.lgs. n. 285 del 1992 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Carta Costituzionale.
La Corte di Cassazione in quest’occasione ha voluto rappresentare al Giudice delle Leggi, in particolare modo, che un dubbio di legittimità costituzionale, rispetto al contenuto dell’art. 3 della Carta, emergerebbe per l’assoluta irragionevolezza e conseguente disuguaglianza, che consentirebbe l’esclusione dall’applicazione della normativa generale, anche internazionale, in tema di misura ricomprendente pure la velocità come unità derivata; nonché con riguardo, “come tertium comparationis”, alla normativa di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata e dunque alla normativa comunitaria (Norme UNI EN 30012 – parte 1 come integrate da UNI EN 10012), che prevederebbe il dovuto adeguamento del nostro ordinamento, nonché, ed ecco il motivo fondante della pretesa sollevata incostituzionalità, per la palese irragionevolezza di un sistema che consentirebbe di dare certezza giuridica e inoppugnabilità ad accertamenti irripetibili, forieri di conseguenze potenzialmente gravi, per chi ad essi viene sottoposto, sia sotto il profilo amministrativo che pecuniario ed esperiti attraverso apparecchiature elettroniche complesse, non soggette a verifiche periodiche che ne certificano la loro efficienza e il buon funzionamento, anche a distanza di anni dalla loro costruzione e messa in opera.
Ma è soltanto la questione di legittimità direttamente sollevata in riferimento all’art. 3 della Carta Costituzionale, sotto il profilo della palese irragionevolezza della norma impugnata, che ha superato quest’ultimo vaglio della Corte Costituzionale circa l’ammissibilità, con espunzione però delle rimanenti questioni dichiarate tout court inammissibili sotto diversi profili.
Si giunge, infatti, e direi finalmente, da parte della Corte Costituzionale, alla seguente conclusione, che pone un punto fermo e contrario a decenni di intendimento irragionevole e qui riportata in forma diretta e sintetica: “ …appare del tutto irragionevole la prospettata discriminazione, poiché l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare – secondo la prospettazione del rimettente – l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. Non risolutivo appare in proposito quanto è previsto nella direttiva del Ministero dell’interno 14 agosto 2009, laddove si afferma che la rilevazione della cattiva funzionalità sarebbe garantita dalle apparecchiature «dotate di un sistema di autodiagnosi dei guasti che avvisano l’operatore del loro cattivo funzionamento». È evidente che il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica delle apparecchiature è un profilo che interessa – secondo la richiamata prospettazione del giudice a quo – anche i meccanismi di autodiagnosi che appaiono suscettibili, come le altre parti delle apparecchiature, di obsolescenza e di deterioramento.” e pertanto “…l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.”.
In forza della cogenza interpretativa del Giudice delle Leggi, ne deriva che a far data dal deposito della predetta sentenza, sono da ritenere viziati d’illegittimità costituzionale e dunque dichiaratamente nulli, tutti gli accertamenti avvenuti con apparecchiature rilevatrici della velocità non sottoposte periodicamente a taratura e controllo della funzionalità metrica, alla stessa stregua di quanto avveniva ed avviene per gli etilometri in uso per l’accertamento del tasso alcolemico nel sangue e in dotazione alle forze di polizia stradale da parecchi anni.
Pertanto appare conclusivo che da oggi gli organi di polizia dovranno dotarsi di protocolli di manutenzione dei predetti apparecchi per non incorrere in azioni di annullamento dei verbali redatti per violazione dell’art. 142 del NCDS, ancorché sia anche omesso in essi la data di ultima revisione periodica effettuata.
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