La tassa rifiuti pagata dalle imprese. Cosa sta accadendo

Redazione 12/06/15
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Mai come in questo periodo le imprese si sono fatte sentire negli uffici dei gestori dei rifiuti e dei comuni per chiedere esenzioni e abbattimenti sulla bolletta dei rifiuti. Complice i continui incrementi tariffari derivanti da piani finanziari di gestione sempre più alti, associazioni di categoria e consulenti  fiscali hanno iniziato a spulciare i regolamenti di applicazione della tassa e della tariffa per beneficiare delle agevolazioni che la legge riconosce. A dar fuoco alle polveri è stata la Circolare ministeriale del 9 dicembre 2014,  preceduta da quella di ottobre dello stesso anno. Le agevolazioni in effetti esistono e i comuni sono tenuti a darne attuazione. Ma quali sono i diritti dell’utente e cosa può essere preteso dal comune/gestore?

In linea di principio le attività economiche producono rifiuti speciali per origine, conferibili al pubblico servizio solo se l’ente ha adottato la delibera di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, indicandone i limiti qualitativi e quantitativi. E’ per effetto di questo provvedimento che l’ente può tassare le superfici delle attività economiche, obbligando gli utenti a usufruire del servizio e a pagare la tassa o la tariffa. Tuttavia, per adattare il carico fiscale bisogna tener conto della disciplina del comma 649  e comma 682 dell’articolo 1 della legge 147/2013. Ai sensi del comma 649/2013 va esclusa la superficie ove si forma in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. Si tratta di rifiuti  non inclusi nel circuito dell’assimilazione con il conseguente obbligo da parte del produttore di provvedere a proprie spese. Questa superficie deve essere individuata con precisione ed esclusa dalla tassa. In caso di conferimento dei rifiuti a soggetto autorizzato per  avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, si deve quantificare un abbattimento della quota variabile proporzionale ai rifiuti avviati. Infine veniamo al nuovo caso che ha scatenato le numerose istanze: le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e merci che, se sono collegati all’esercizio di attività che producono rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio, devono essere esclusi. Il comma 682 prevede che, con regolamento, il comune individui le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. In tal caso si procede con l’applicazione della percentuale di abbattimento sulla superficie caratterizzata da questa situazione ibrida, mentre a nulla rileva sul punto la disposizione sui magazzini che invece riguarda le zone esclusive. Ne consegue che un’attività economica che invoca l’auto smaltimento dei propri rifiuti va analizzata sulla base delle casistiche sopra riportate riconoscendo le agevolazioni spettanti anche se mai chieste. A tal fine determinante è la presentazione della dichiarazione a cui è collegata la decorrenza delle medesime.

 

L’articolo è a firma di Cristina Carpenedo (Funzionario della Riscossione per il Comune di Jesolo. Autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali. Direttrice del sito ufficiotributi.it)

 

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