Subito dopo la partenza ho, quindi, ricevuto il biglietto con stampate sul retro le “Condizioni generali”. Una di queste, relativa al bagaglio, mi ha incuriosita: “il viaggiatore ha diritto al trasporto a proprio rischio e pericolo a titolo gratuito e compreso nella tariffa, di numero un bagaglio a mano di dimensioni cm. 50x30x25 peso non eccedente i 20 kg che verrà sistemato nel bagagliaio del veicolo. In ogni caso la Società vettrice non risponde di eventuali smarrimenti, sostituzioni, deterioramenti o furti di bagaglio. Il bagaglio non è assicurato e viaggia a rischio e pericolo del passeggero”. Questa clausola è valida?
L’art. 1861 c.c. sul trasporto di persone prevede, a carico del vettore, una responsabilità per la perdita o l’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Inoltre, qualsiasi clausola che limiti la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscano il viaggiatore è da considerarsi nulla. Quest’ultima previsione di inderogabilità sembra, quindi, non essere estesa al regime di responsabilità del vettore per i danni ai bagagli che il viaggiatore porta con sé. Se così è, nulla vieterebbe di prevedere, tra le condizioni contrattuali, clausole in deroga al disposto dell’art. 1861 c.c. primo comma.
Ciò su cui, però, è necessario porre l’attenzione è che il contratto che ho concluso con il pagamento del biglietto dell’autobus è un contratto di adesione in quanto le condizioni generali sono predisposte unilateralmente dal vettore, contraente forte.
L’art. 1341 c.c. sul punto prevede l’inefficacia di tutte le condizioni non specificamente approvate per iscritto che stabiliscano, a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità in quanto considerate clausole vessatorie. Nella prassi a questa norma si deroga spesso per quanto concerne i servizi pubblici di linea in quanto si ritiene che la sottoposizione a concessione amministrativa nonché l’obbligo di rendere pubbliche e facilmente conoscibili le condizioni generali di contratto, siano oneri sufficienti a tutelare l’utente. Ma nel caso che mi ha vista coinvolta, non ero nella posizione di poter apprendere le condizioni sino alla materiale consegna del titolo di viaggio.
Può, in conclusione, la clausola in esame essere considerata vessatoria? Non ho trovato pronunce della Corte di Cassazione in merito ma ritengo che tale condizione contrattuale crei uno squilibrio tra la posizione del contraente forte e quella del contraente debole operando una palese riduzione della responsabilità del vettore rispetto a quanto previsto dalla normativa del codice civile.
Interessante notare che le poche pronunce giurisprudenziali sul regime di responsabilità sancito dal primo comma dell’art. 1861 c.c. si riferiscano alle ipotesi di bagaglio che, durante il tragitto, sia comunque custodito dal viaggiatore. Una decisione della Corte di Cassazione, la n. 508 del 1966, sicuramente non recente ma che non ha registra pronunce contrarie, stabilisce che la disciplina del trasporto di persone si estenderebbe anche al bagaglio solo nel caso in cui il viaggiatore lo porti con sé per tutta la durata del viaggio riservandosene la detenzione, in quanto si tratterebbe di una prestazione funzionalmente subordinata alla principale. Nel caso in cui, invece, il bagaglio sia consegnato al vettore per essere riposto, ad esempio, nel bagagliaio, verrebbe meno il presupposto di accessorietà e il rapporto avrebbe la portata di un negozio autonomo identificato con il trasporto di cose (art. 1863 c.c.), con le ovvie conseguenze in merito ai profili di responsabilità per eventuali danni.
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