In particolare, si è discusso della configurabilità del reato di tentativo di rapina (impropria ex art. 628, co.2, c.p.) in alternativa all’applicazione del concorso tra il reato di tentato furto e il reato di violenza o minaccia. Occorre, in primis, delineare gli elementi costitutivi della rapina impropria che, sostanzialmente, sono gli stessi della rapina propria, soltanto che nella prima fattispecie seguono un differente ordine temporale. L’oggetto materiale dell’azione è costituito dalla cosa mobile altrui; l’azione esecutiva è la stessa del furto e consiste nell’impossessamento della res, conseguente alla sua sottrazione al possessore, ma, per quanto riguarda la rapina, è necessario che tale azione risulti caratterizzata dall’elemento della violenza alla persona o della minaccia. In particolare, poi, queste ultime, nella rapina impropria, sono attuate dall’agente immediatamente dopo la sottrazione, allo scopo di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
Per quanto concerne il dolo, sia per il primo che per il secondo comma dell’art. 628 c.p., è specifico, e consiste nella coscienza e volontà di realizzare il fatto previsto, accompagnato dalla coscienza e volontà di esercitare a tal fine violenza o minaccia.
Per meglio chiarire il contrasto tra giurisprudenza e dottrina, bisogna evidenziare che il reato di rapina impropria si compone di due fasi: una anteriore, caratterizzata da una condotta appropriativa, ed una immediatamente successiva, e quindi temporalmente distinta, consistente in una condotta violenta o minacciosa diretta, come già detto, ad assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o l’impunità. In tale ottica, secondo parte della dottrina, nelle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di assicurarsi l’impunità, senza che si sia realizzato l’impossessamento della cosa per l’intervento di fattori esterni interruttivi dell’azione criminosa, si avrà un concorso tra il delitto di tentato furto e quello di violenza o minaccia.
Altra dottrina, addirittura, esclude che il reato di rapina impropria sia compatibile con la figura del tentativo. Altri ancora evidenziano, inoltre, che la sottrazione della cosa non può costituire, insieme con la violenza o minaccia, la “condotta” del delitto di rapina impropria, ma è di essa solo il presupposto. Infatti, se si ritenesse che la sottrazione costituisca con l’azione violenta la condotta tipica del reato complesso di rapina impropria, il solo compimento dell’azione sottrattiva dovrebbe rappresentare un’attività idonea e diretta in modo non equivoco alla commissione di una rapina; poiché, però, sino all’ultimo atto della sottrazione, e anche dopo la sua commissione, non vi è ancora una condotta che assomigli in qualche modo a quella caratteristica della rapina, la sottrazione chiaramente non rappresenta parte della condotta di quel reato, ma il presupposto della successiva condotta violenta o minacciosa.
Come detto, opposta è l’opinione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 34952/2012, ha risolto il contrasto originario. Infatti, secondo l’orientamento maggioritario (sentenze del 2010 e del 2011), è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei e diretti all’impossessamento della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. Questa ricostruzione si fonda essenzialmente su una duplice argomentazione. La prima consiste in una lettura logico-sistematica e non meramente letterale dell’art. 628, co.2, c.p., che descrive la condotta tipica della rapina impropria e che permette di individuare quella che configura la forma tentata del reato in questione ogni qual volta l’azione tipica non si compia o l’evento non si verifichi, fattispecie che ricorre specificamente nell’ipotesi di colui che adopera violenza o minaccia per procurarsi l’impunità immediatamente dopo aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa mobile altrui, senza essere riuscito nell’intento a causa di fattori sopravvenuti estranei al suo volere.
Il delitto di rapina, infatti, sia propria che impropria, costituisce un tipico delitto di evento, suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentativo qualora la sottrazione non si verifichi. Pertanto, qualora ad un tentativo di furto seguano una violenza o una minaccia finalizzate ad assicurarsi l’impunità, si dovrà ritenere che, anche in caso di mancato conseguimento della sottrazione del bene altrui, sia stata messa in atto una rapina impropria incompiuta e, quindi, un tentativo di rapina impropria.
La seconda considerazione, invece, si fonda sull’inquadramento della rapina impropria nella categoria dei reati complessi ed, in particolare, sul fatto che le fattispecie componenti la figura in esame (sottrazione e violenza) possono presentarsi entrambe allo stadio del tentativo, sicchè l’unitarietà della rapina resta tale anche quando dette condotte si arrestino alle ipotesi tentate.
In tale ipotesi, infatti, non può dividersi l’azione in due tronconi, l’uno configurante un delitto consumato contro la persona (lesioni, minaccia o altro) e l’altro un delitto tentato contro il patrimonio (furto), ma si deve procedere ad una valutazione organica, la quale non può non portare a ritenere sussistente un tentativo di rapina impropria, anche senza la sottrazione del bene altrui.
A questa impostazione, però, se ne era opposta una minoritaria della giurisprudenza, aderente alle posizioni della dottrina che, basandosi principalmente sul tenore letterale dell’art. 628 c.p., aveva affermato che il capoverso di tale norma impone che la sottrazione della cosa preceda l’esplicazione della violenza o minaccia, e che pertanto qualora l’agente, prima di aver compiuto la sottrazione, usi violenza o minaccia al solo fine di fuggire o procurarsi comunque l’impunità, risponderà non di tentata rapina ma di tentato furto, eventualmente in concorso con un altro reato avente come elemento costitutivo la violenza o la minaccia (Cassazione del 2008 e del 2009).
In questa prospettiva, quindi, la mancata sottrazione impedisce che la violenza successiva possa assurgere anche solo al rango di “atto idoneo e diretto in modo non equivoco” alla commissione di una rapina impropria. In definitiva, comunque, le Sezioni Unite hanno accolto l’orientamento dominante.
Infatti, hanno chiarito come il legislatore, con l’espressione “immediatamente dopo” avesse inteso stabilire un nesso temporale che deve intercorre tra i segmenti dell’azione criminosa complessa, ma non anche definire le caratteristiche, consumate o tentate, di tali segmenti. Nella formulazione della norma, quindi, è sufficiente che tra le due azioni riguardanti il patrimonio e la persona intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione complessiva posta in essere. Tra l’altro, il delitto di rapina ha natura unitaria, quale reato plurioffensivo, in cui, con l’azione violenta e la sottrazione del bene, si aggrediscono contemporaneamente due beni giuridici, il patrimonio e la persona.
Del resto, è opinione ampiamente condivisa quella della natura unitaria del reato complesso; pertanto, se la rapina costituisce un reato composto risultante dalla fusione di due reati, non se ne può scindere l’unità valutando separatamente i componenti costitutivi delle figure criminose originarie, e se la norma incriminatrice opera un’unificazione tra fattispecie consumate, la stessa unificazione dovrebbe continuare a valere, salvo il diverso titolo di responsabilità, quando una di esse si presentasse nello stadio del tentativo. Tra l’altro, lo stesso dato testuale suggerisce, ponendo in alternativa la finalità di assicurarsi il possesso e quella di procurarsi l’impunità, che quest’ultima finalità possa sussistere anche senza previa sottrazione.
In altri termini, la norma in esame punisce la violenza o la minaccia anche se queste vengono poste in essere per assicurarsi l’impunità, cioè esse non vengono considerate per sé sole o in un contesto distinto e separato e, pertanto, il legislatore ha voluto che fossero punite non come tali, cioè come entità giuridiche a sé stanti, ma con riferimento all’attività criminosa per la quale il reo intendeva assicurarsi l’impunità, attività la quale, pur se sintetizzata nel termine “sottrazione”, non può non comprendere tutte le fasi in cui essa in concreto si manifesta, e quindi da quella iniziale del tentativo di impossessamento a quella finale dell’impossessamento della cosa che ne è oggetto. Sulla scorta di ciò, quindi, le Sezioni Unite nel 2012 hanno affermato la configurabilità del tentativo di rapina impropria (e non invece del concorso tra tentativo di furto e i reati di violenza o minaccia) laddove il soggetto agente, dopo aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco alla sottrazione di una cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l’impunità.
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