Nello specifico, si tratta della legge 47 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 aprile 2015, con l’intestazione: “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”.
Senza troppi orpelli, la custodia cautelare viene definita come una extrema ratio purché non si sia in presenza di accuse molto gravi come associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (art. 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.).
In tutti i casi, comunque, i pericoli di fuga e reiterazione del reato andranno considerati come concreti e attuali. Dunque, le condizioni affinché possa venire accordata la misura preventiva diventano assai più strette, con evidenti modifiche alla gestione delle inchieste e le possibili ricadute sui processi. Ci sarà poi da fornire adeguate e approfondite giustificazioni in merito alla richiesta di applicazione della misura cautelare, pena la possibile bocciatura della stessa dal Tribunale della Libertà.
Alcune modifiche vengono apportate anche alle altre misure preventive di restrizione della libertà, come gli arresti domiciliari, che potranno essere prolungati per un massimo da 2 a 12 mesi.
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