Se una cartella di pagamento è pagata con un ritardo superiore a 60 giorni, oltre all’innalzamento dell’aggio di riscossione dal 4,65% all’8%, Equitalia applica gli interessi di mora, che, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, sono conteggiati sulle somme che sono iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Va ricordata la particolarità del computo: gli interessi di mora decorrono non dal 61° giorno successivo alla data di notifica della cartella di pagamento ma decorrono dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento a quella in cui viene eseguito il pagamento delle somme pretese, applicando il tasso di interesse che è determinato con cadenza annuale, cioè nella misura del 5,14% fino al 14.5.2015 e del 4,88% dal giorno successivo. In pratica, il conteggio è eseguito applicando la formula:
imposta iscritta a ruolo x giorni (dalla data di notifica alla data di pagamento) x tasso di interesse /36500
Ad esempio, se la cartella di pagamento è notificata il 16.5.2015, le imposte pretese ammontano a euro 10.000, il pagamento avviene dopo 100 giorni dalla notifica, gli interessi di mora ammontano a euro 133,70 (cioè 10.000 x 4,88 x 100 /36500).
Il provvedimento 30.4.2015 non modifica il tasso di interesse per ritardata iscrizione a ruolo, fissato nella misura del 4% (che va computato a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli in cui le imposte sono iscritte) e dell’interesse per dilazione di pagamento che vengono applicati nella misura del 4.5% se il debitore chiede a Equitalia di frazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, fino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 rate mensili nei casi indicati nel D.M. 6.11.2013.
La riduzione degli interessi di mora si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell’art. 29 del D.L. 31.5.2010, n. 78, che vengono conteggiati a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica dell’atto, se il contribuente non esegue il pagamento entro il termine di proposizione del ricorso.
Va ricordato che se il valore della controversia (limitato alle sole imposte ovvero alle sanzioni se queste sono l’oggetto della pretesa) non è superiore a euro 20.000, si applica la procedura di reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, il contribuente beneficia della sospensione del pagamento fino alla scadenza dei 90 giorni fissato per la definizione della procedura.
LA VARIAZIONE TEMPORALE DEL TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA
dal 15.5.2015 4,88%
dal 1.5.2014 5,14%
dal 1.5.2013 5,2233%
dal 1.10.2012 4,5504%
dal 1.10.2011 5,0243%
dal 1.10.2010 5,7567%
dal 1.10.2009 6,8358%
dal 1.1.1999 8,4%
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