Non integra l’evento inevitabile ed imprevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione (Cass. Sez. VI – Sent., 12 marzo 2015, n. 5015)
La sentenza in oggetto ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 58/29/13 della CTR della Lombardia ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 7067/2014, ossia che non integra l’evento inevitabile ed imprevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato e che “a maggior ragione il principio va applicato nell’ipotesi in esame, in cui l’immobile è stato sottoposto a lavori di straordinaria manutenzione”.
Inoltre, la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell’agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore (orientamento pacifico, per l’affermazione del quale, vedasi, fra varie, Cass. 19 dicembre 2013, n. 28401 e Cass. 29 settembre 2013, n. 26674).
Il tardivo trasferimento della residenza a causa del rinvenimento di reperti archeologici è giustificabile quale causa di forza maggiore (Cassazione sez. Tributaria, Sentenza n. 14399/ 2014)
Tale principio é stato positivamente considerato anche nella sentenza n. 14399/2013, conformemente a quanto sancito dalle pronunce di primo (CTP di Pisa) e di secondo grado (CTR di Firenze n 47/2006).
Assai interessante anche la duplice precisazione finale sviluppata nella sentenza secondo cui “la giurisprudenza citata dall’Agenzia delle Entrate ricorrente (cfr. Cass. n. 2552 del 2003, che ha ritenuto irrilevante la necessità di definire i rapporti economici tra i coniugi, poi separatisi, quale causa del mancato reinvestimento nell’acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa”) non è richiamata a proposito in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi (e non già del caso della forza maggiore)” e che ”la non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sé, la decadenza dall’agevolazione, senza che possano essere, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente”.
Quest’ultima precisazione è di fondamentale importanza in quanto, in questo caso, la Suprema Corte, in presenza di cause di forza maggiore, non ha ritenuto di eccepire, a danno del contribuente, che la normativa agevolativa “prima casa” non richiede di trasferire la residenza anagrafica all’interno della specifica unità immobiliare acquistata con le agevolazioni, bensì, più genericamente, nel territorio comune di ubicazione dell’immobile de quo.
Eccezione che, ben diversamente, i giudici di legittimità hanno più volte opposto, anche nel recente passato, ai contribuenti inadempienti agli obblighi di trasferimento della residenza in presenza di impedimenti non qualificabili tuttavia come cause di forza maggiore (Cfr., ad es., Cass. 1392/10, 13800/10, 8415/13).
Questo aspetto è essenziale poiché, evidentemente, nella maggior parte dei casi, l’elemento impeditivo – sempre se qualificabile come causa di forza maggiore, con tutte le difficoltà che ne conseguono e che rendono comunque poco frequente il ricorrere dell’esimente – si può configurare “più facilmente” rispetto all’immobile agevolato (smottamento del terreno, reperimento di reperti archeologici, tardivo riconoscimento della residenza anagrafica a causa dell’inabitabilità dell’immobile non imputabile al contribuente, etc.), ma non anche rispetto alla (im)possibilità di trasferire comunque la residenza nel Comune di cui trattasi, all’interno di altra unità immobiliare comunque reperita, in comodato o in locazione e anche solo in via temporanea.
Il tema, come detto di fondamentale importanza, rimane aperto in quanto è necessario verificare, in prosieguo di tempo, se il nuovo recente indirizzo assunto dalla Cassazione – decisamente più elastico nel riconoscere la rilevanza di impedimenti oggettivi che possono ostacolare pesantemente il contribuente contro la sua volontà – troverà ulteriori conferme e si consoliderà o se invece si aprirà un delicato contrasto interpretativo in seno alla Corte.
Non resta, pertanto, che attendere, con la certezza, comunque, che il dibattito sulla “forza maggiore” costituirà, nel prossimo futuro, uno dei temi dominanti della giurisprudenza relativa alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
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