Questa norma dispone che il soggetto che si trovi a scontare la pena inflitta in tali condizioni possa richiedere uno sconto di pena (un giorno per ogni dieci trascorsi nelle condizioni accertate dalla Corte EDU) o, nel caso non sia possibile beneficiare di tale sconto di pena, un “risarcimento” monetario pari a 8 euro al giorno.
La norma ha già trovato sue applicazioni concrete ma ha sollevato anche dubbi sulla sua legittimità costituzionale. In data 20 marzo 2015, il magistrato di sorveglianza presso l’ufficio di sorveglianza di Padova ha ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo in esame nella parte in cui non prevede, nel caso di condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano già scontato una frazione della pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell’articolo 35-ter o.p. e, in ogni caso, nella parte in cui non prevede un effettivo rimedio compensativo nei confronti del condannato alla pena dell’ergastolo, per violazione degli articoli 3, 24, 27 comma 3, 117 comma 1, Costituzione”.
Procediamo con ordine. L’ordinanza che solleva la questione sulla legittimità costituzionale della neonata disposizione trae origine dall’istanza avanzata da un soggetto detenuto presso la Casa di reclusione di Padova, condannato alla pena dell’ergastolo con una sentenza della Corte d’Appello di Catania in relazione al reato di omicidio.
Il detenuto asseriva di aver subito, dalla data della sua detenzione in vari istituti italiani, una restrizione dello spazio disponibile nella cella al di sotto dei 3 mq (richiesti dalla Corte EDU) e chiedeva, a titolo di risarcimento, una riduzione della pena di un giorno per ogni dieci di pregiudizio sofferto in relazione al periodo detentivo. Il giudice sottolinea come “la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione flagrante dell’art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, trattamento inumano e degradante, indipendentemente dalle altre condizioni di vita detentiva”.
L’istruttoria che viene svolta, molto complessa perché spesso riferita a periodi remoti nel tempo e complicata dal fatto che il soggetto è stato detenuto in diversi istituti penitenziari, ha confermato il presupposto dell’istanza di applicazione dell’articolo 35-ter, ossia la detenzione in condizioni disumane e degradanti per almeno 404 giorni, pari ad una ipotetica riduzione della pena, applicando il criterio proporzionale di cui al comma 1 del suddetto articolo di 40 giorni.
Ma come si fa a sottrarre ad una condanna all’ergastolo 40 giorni di sconto-pena? Ovvio che tale riduzione di pena potrebbe operare nel caso in cui fosse noto il dies ad quem della condanna. Il legislatore non introduce alcuna fictio iuris come nel caso della riduzione per liberazione anticipata, né si può dar corso al rimedio pecuniario, essendo quest’ultimo un rimedio solo residuale e previsto in relazione al “residuo di pena”.
Da qui, la denuncia di illegittimità costituzionale per violazione di varie disposizioni costituzionali, in particolare, dell’articolo 3 (in quanto esclude gli ergastolani dal trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole giustificazione), dell’articolo 24 (in quanto rende lo strumento giudiziale di tutela privo di effettività), dell’articolo 27 (per la necessità di non comprimere in modo irragionevole il percorso rieducativo dei condannati all’ergastolo impedendo loro la progressiva umanizzazione della pena), nonché dell’articolo 117 comma 2 con riferimento all’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo.
Il giudice precisa come “nei confronti degli ergastolani sarebbe possibile ridurre la sanzione solo tramite una fictio iuris che consenta di diminuire proporzionalmente i limiti di pena previsti dalla legge per l’accesso ai benefici penitenziari, tuttavia una simile operazione non è possibile in assenza di un’espressa previsione normativa”.
Per “ristabilire una condizione di legalità dell’esecuzione della pena nel caso in concreto”, il giudice prospetta due addizioni normative all’articolo 35-ter o.p., entrambe riferibili alla condizione del condannato alla pena dell’ergastolo: 1) una riduzione di pena a titolo risarcitorio agli effetti del computo della misura di pena scontata per accedere ai benefici penitenziari dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale; 2) l’estensione del ristoro economico, previsto al comma 2 della disposizione impugnata, al caso dell’ergastolano che abbia già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la concessione della liberazione condizionale.
Ora la Corte Costituzionale adita dovrà decidere se effettivamente sussiste la violazione delle diverse disposizioni costituzionali richiamate da parte dell’articolo 35-ter ma il tenore letterale della norma esclude ogni possibile applicazione nel caso di una condanna all’ergastolo. Forse una dimenticanza dovuta al vorace, ma non sempre razionale, intento riformista del legislatore?
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