Leggere chat o Sms dal telefonino altrui è rapina. La sentenza

Redazione 23/03/15
Chi non ha mai avuto la tentazione di sbirciare nel telefonino del proprio partner, magari senza avere una ragione specifica, ma solo per soddisfare la curiosità di scoprire sms e chat…rischiando poi di imbattersi in equivoci o scomode verità. E cosa dire, invece, delle relazioni in cui uno è particolarmente geloso, o dei matrimoni dove si sospetta il tradimento del coniuge. Spesso, il rinvenimento di una conversazione su Facebook o su WhatsApp può scatenare un vero e proprio terremoto con esiti imprevedibili. Ebbene, da oggi uno di quegli esiti potrà essere l’aula di tribunale: non già per chi ha eventualmente realizzato il tradimento, ma per chi si è letto di nascosto i messaggi nel telefonino altrui.

Con la sentenza 596 dello scorso 10 marzo, infatti, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che impossessarsi del telefonino altrui, leggendone i messaggi e la corrispondenza privata, qualifica il reato di ingiusto profitto morale e delitto di rapina.

Insomma, un comportamento a dir poco censurabile a parere della Cassazione, che ha definitivamente smorzato i propositi di spionaggio che assalgono un coniuge o un convivente approfittando della distrazione altrui, mentre il partner si trova magari sotto la doccia o ha momentaneamente dimenticato il proprio telefono incustodito sul tavolo del salotto.

Situazioni alquanto comuni che, però, non devono indurre in tentazione il partner geloso: essere scoperti a curiosare nelle conversazioni dell’altro può costare davvero caro anche a livello penale.

Nel caso specifico un uomo si era impadronito del telefono della fidanzata per raccontare al padre di lei i messaggi ricevuti da un altro pretendente. La Cassazione ha confermato che nella fattispecie di delitto di rapina “il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale”. E proprio lo scopo ultimo dell’imputato, ossia spiegare al padre della fidanzata sulla presunta relazione di costei con un altro uomo, si coniuga, a parere della Suprema Corte, l’ingiustizia del profitto morale derivante dall’attività illecita.

“Il diritto alla riservatezza – spiega la Corte – tende a comprimere la libertà di autodeterminazione della donna e si pone in prosecuzione ideale con il reato di tentata violenza privata”.

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