Libri obbligatori delle Srl: nessuna bollatura e vidimazione, ma solo numerazione progressiva

Nadia Chinnici 12/03/15
Il punto di domanda, che è anche lo spunto della presente riflessione, è se i libri e registri obbligatori per le società a responsabilità limitata siano da assoggettare a bollatura e/o vidimazione.

La ricognizione delle fonti normative ci dice che per l’esercizio di imprese o di arti e professioni (definite, rispettivamente, negli artt.4 e 5 del Dpr n.633/72) le norme del codice civile e/o le norme tributarie prescrivono l’obbligo di tenere determinati libri e/o registri contabili, ai quali si aggiungono taluni libri e scritture integrative (art. 2214 e ss. cod. civ.; art 14 , D.P.R. n. 600/1973), al fine di annotarvi tutte le operazioni di gestione inerenti l’attività esercitata.

Questo, anche perché è necessario tenere memoria delle informazioni relative a tutti i fatti di gestione inerenti l’attività esercitata, per diversi fini e nell’interesse di vari stakeholders – serve all’imprenditore e/o ai soci che vogliono conoscere l’andamento dell’attività esercitata (se va bene o va male, quali sono gli utili, anche per intervenire tempestivamente con le decisioni aziendali); –  serve al Fisco che vuole conoscere le basi imponibili; –  serve ai fornitori che vogliono essere informati sullo stato di salute dell’azienda e capire fino a che punto possono dargli credito; –  serve alle banche per concedere affidamenti; serve a tutti i soggetti che entrano in relazione con l’imprenditore per i propri fini commerciali.

In base al contenuto dei vari articoli che il Codice civile dedica ai libri e alle scritture contabili, questi vanno distinti in:

a)facoltativi;

b) obbligatori per tutti gli imprenditori;

c) obbligatori solo per alcuni tipi di imprenditori, in relazione alla natura e alla        dimensione dell’impresa;

Il Codice civile, nell’art. 2214,  prevede che tutti gli imprenditori (art. 2082 c.c.) che esercitano un’attività commerciale (art. 2195 c.c.), esclusi i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) devono tenere obbligatoriamente il libro giornale ed il libro degli inventari.

Come è noto, l’art. 8 della L. n. 383/2001 (c.d. “Tremonti-bis”) ha eliminato la bollatura e la vidimazione del libro giornale e del libro inventari al fine di semplificare gli adempimenti dell’imprenditore. Ma non solo. Ha pure introdotto l’esenzione dall’imposta di bollo per tali libri e per i registri obbligatori ai fini tributari (cfr. art 39 DPR 633/72 e art. 22 DPR 600/73).

Per i libri ed i registri che beneficiano della semplificazione in oggetto, permane, dunque, soltanto l’obbligo di numerare progressivamente le pagine, con la fondamentale differenza che esso sarà espletato dal soggetto utilizzatore.

Per quanto riguarda i libri sociali obbligatori per le srl, l’art 2478 del Codice Civile prescrive: il “libro delle decisioni dei soci”, il “libro delle decisioni degli amministratori” ed “il libro delle decisioni del collegio sindacale”; mentre non è più obbligatorio il libro soci – quest’ultimo è stato abolito nell’ambito delle misure di semplificazione per le società, adottate con le modifiche normative di novembre 2008 (c.d. decreto anticrisi).

Il citato articolo 2478 cod. civ., tuttavia, non prevede assolutamente la bollatura, nè la vidimazione dei libri sociali obbligatori per le srl, ma solamente la numerazione progressiva.

Diversamente, per le Spa, l’art 2421 del cod. civ.,  prevede espressamente che “I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215”. Però nessuna disposizione prevede l’estensibilità dell’obbligo di bollatura anche per i libri sociali delle s.r.l..

Rimane invece l’assoggettabilità dei libri sociali obbligatori all’imposta di bollo  (cfr. art. 22, parte II della Tariffa,  Allegato A, DPR 642/1972).

Nadia Chinnici

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