Su questa base gli enti presentano le loro istanze e i Dipartimenti trasmettono alla Segreteria generale della Presidenza della regione gli elenchi risultanti dalla valutazione delle predette istanze.
In particolare il Dipartimento Famiglia e politiche sociali in data 26/11/2014 ha trasmesso gli elenchi per le tematiche di competenza e la Giunta regionale, con la deliberazione n° 374 del 17 dicembre 2014 ha approvato tali elenchi, specificando che ove le risorse assegnate al singolo Dipartimento non siano sufficienti a coprire tutte le istanze finanziate, deve procedersi “con la riduzione in proporzione percentuale rispetto all’importo stimato dalle competenti commissioni dipartimentali”.
Ma inaspettatamente la stessa Giunta regionale in data 29 dicembre 2014 con la deliberazione n° 391 modifica tale criterio stabilendo “di integrare la deliberazione della Giunta regionale n° 374” con la specificazione che si riferisca “la proporzionalità della riduzione del contributo è rapportata alla spesa storica dell’anno 2013”, derivandone il principio del tutto arbitrario che “chi c’era nel 2013 può esserci nel 2014 e chi non c’era non esiste”
Sulla scorta di questa “pregevole” delibera, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, forte dell’assegnazione di €. 2.050.187,66, la divide fra “gli enti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi”.
Tutti gli altri enti inseriti nella graduatoria con proposta di contributo, di cui agli elenchi trasmessi dal Dipartimento Famiglia e politiche sociali in data 26/11/2014 per le tematiche di competenza alla Giunta regionale, sono adesso esclusi “perché privi di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi.
Ma la “specialità” di quegli “enti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi” li rende titolari di un diritto a vita oppure li ha resi più semplicemente beneficiari di un riconoscimento politico?
L’analisi puntuale delle “norme” che creano questo “diritto a vita” dimostra come, quasi sempre, si tratti di un riconoscimento avvenuto in sede di Finanziaria regionale o , addirittura, di assestamento di bilancio. Non c’è, dunque, a monte un percorso progettuale che renda questi soggetti particolarmente valorosi rispetto a tanti altri
L’Ente più premiato è il Centro di accoglienza Padre nostro che, sulla scorta della l.r. n° 12/1996 riceve la somma di €. 360.038,68 su una richiesta di €,. 763.890,00
Purtroppo non c’è accesso agli atti pubblicati sulla GURS prima del 1997
Viene poi il Telefono arcobaleno che, sulla scorta della l.r. n° 26/2000 riceve la somma di €. 353.492,01 su una richiesta di €. 750.000
Ma cosa dice l’Art. 16.Interventi per combattere la pedofilia della legge regionale?
- 1. L’Assessore per gli enti locali è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 100 milioni (capitolo 19052) in favore dell’Associazione telefono arcobaleno, al fine di garantire la prosecuzione del programma di lotta alla pedofilia.
- 2. L’Assessore per gli enti locali è autorizzato a concedere, per l’esercizio finanziario 2000, la somma di lire 100 milioni (capitolo 19053) all’Istituto CIRM, al fine di realizzare una ricerca sulla pedofilia in Sicilia.
- 3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2000, la spesa annua di lire 100 milioni.
- 4. All’onere di cui al comma 3, si provvede, per l’esercizio finanziario 2000, mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Gli oneri per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
- 5. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 100 milioni, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
Dunque un impegno di 100 milioni (al secolo €. 50.000,00!) che adesso risultano moltiplicati per 7 volte!
Al terzo posto si classifica l’Associazione Meter che sulla scorta di ben due leggi (l.r. 10/1999 el.r. n° 20/2003 riceve la somma di €. 343.122,91 su una richiesta di €. 728.000,00
L’art 3 della legge regionale 10/1999 recita testualmente
1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge “finanziaria” con i tempi e le modalità di cui all’articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all’articolo 2;
c) all’eventuale rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle principali leggi regionali di spesa;
d) all’eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria.
3. La legge “finanziaria” non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge “finanziaria” è approvato dall’Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.
L’Art. 53 delle legge regionale 20 del 2003 Contributi ad associazioni di difesa dei diritti umani 1consente all’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (e non a quello della Famiglia e Politiche sociali, previa presentazione del programma di attività e del piano finanziario per l’anno di riferimento, a corrispondere un contributo annuo al comitato regionale siciliano della Lega italiana dei diritti dell’uomo (LIDU) aderente alla Federationinternationaledesdroits de l’homme, con sede in Catania, al comitato regionale di Amnesty International con sede in Palermo ed all’Associazione METER Onlus con sede in Avola per il perseguimento delle finalità proprie in difesa dei diritti umani e civili e la lotta ad ogni violenza e criminalità. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377752). 3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
Dunque €. 100.000,00 da dividere fra 3 enti, adesso destinati solo all’Associazione Meter che invece di €. 33.000,00 ne prende €. 343.000,00, ovvero dieci volte di più!
Al quarto posto c’è il Banco Alimentareche, sulla scorta della l.r. n° 2/2002 riceve la somma di €. 278.471,58 su una richiesta di €. 590.830,00
L’Art. 97 della legge regionale n° 2 del 2002 recita Contributo Fondazione banco alimentare
1. Per il conseguimento delle finalità e l’utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, assegnato alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l’Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere un contributo annuo di 775 migliaia di euro in favore della Fondazione banco alimentare Onlus, per il sostegno all’attività da questa svolta nel territorio della Regione, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell’assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema.
Segue al quinto posto il Centro studi Opera Don Calabria che, sulla base della stessa della l.r. n° 2/2002 riceve la somma di €. 197.484,20 su una richiesta di €. 419.000,00
L’Art. 121 della legge regionale n° 2 del 2002 recita Contributo Associazione centro studi opera Don Calabria
- 1. Per il conseguimento delle finalità e l’utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l’Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere, a decorrere dall’anno 2002, un contributo annuo di 400 migliaia di euro in favore dell’Associazione centro studi opera Don Calabria, per la realizzazione, nell’ambito delle province siciliane, anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di interventi sperimentali rivolti agli adolescenti devianti e/o inseriti nel circuito penitenziale, attraverso modelli di accompagnamento nell’inserimento sociale che prevedono l’utilizzo di modalità di mediazione.
Federvita Sicilia riceve la somma di €. 143.753,42 su una richiesta di €. 305.000,00 sulla base dell’articolo 3 della l.r. n° 10 del 1999
Ma questo articolo di legge, come scritto prima, non cita alcun contributo ad alcun Ente
All’A.N.M.I.C. sulla scorta della l.r. n° 26/1996 viene concessa la somma di €. 157.893,10 su una richiesta di €. 335.000,00
Come sopra, purtroppo non c’è accesso agli atti pubblicati sulla GURS prima del 1997
Poi c’è il Banco delle Opere di Carità, che riceve sulla base della l.r. 8 del 2011 la somma di €. 84.838,08 su una richiesta di €. 180.000,00
L’ART. 7 della l.r. n° 8/2011 recita Modalità di attivazione e finalità capitoli di spesa
1. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio dell’U.P.B. 4.2.1.5.9, capitolo 212531 e dell’U.P.B. 4.2.2.6.3, capitolo 612018, sono attivati previo parere vincolante della Commissione legislativa ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana.
2. All’U.P.B 1.2.1.1.2 nella denominazione del capitolo 104534, dopo le parole “spese per il funzionamento” sono inserite le parole “e le attività istituzionali”.
3. All’U.P.B. 6.2.1.3.1, alla fine della denominazione del capitolo 183728 dopo le parole “alimentare onlus” aggiungere “di cui 100 al Banco delle Opere di carità”.
4. All’U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capitolo 473718 sono aggiunte le parole “e dell’ASD San Gregorio CT Rugby per 120”.
5. All’U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capitolo 473718 sono aggiunte le parole “e dell’ASD Palermo Rugby Club 2005 per 150”.
Ancora, c’è il Telefono Azzurro che, sulla scorta della l.r. n° 26/2000 (modif. dalla l.r. 6/2001) riceve la somma di €. 70.745,53 su una richiesta di €. 150.100,00
Peccato che l’art. 16 della l.r. 26/2000 sia lo stesso prima richiamato per il Telefono Arcobaleno e non parli del Telefono Azzurro!
Mentre l’Art. 56 comma 4 della l.r. n° 6/2001 recita Abrogazioni e modifiche di norme e proroga termini
4. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, dopo le parole “Telefono arcobaleno” sono aggiunte le parole “ed uno di analogo importo in favore dell’Associazione Telefono azzurro”
Cioè, con gli stessi 100 milioni (sempre al secolo €. 50.000,00) debbono sostenersi sia il Telefono Azzurro che il Telefono Arcobaleno!
Viceversa, la somma dei due contributi è di ben €. 420.000,00!
Infine, sulla scorta della l.r. 4 del 2003 viene concesso un contributo di €. 60.348,16 all’O.N.M.I.C. su una richiesta di €. 128.040,00
Ma l’Art. 137 della legge, che effettivamente cita l’Opera nazionale mutilati ed invalidi civili è stato abrogato dall’art. 127, comma 64, della L.R. 17/2004!
Insomma, complessivamente una procedura del tutto arbitraria, per molti versi illegittima, che stabilisce un privilegio permanente per enti anche meritevoli, ma certamente non più di altri enti che operano nel settore della disabilità e del disagio sociale.
Anche l’idea di concedere un diverso contributo fra i diversi enti sulla base della loro semplice richiesta è un atto di sicura irresponsabilità e, come si vede chiaramente dalla disamina precedente, di assoluto arbitrio
Una procedura che va subito interrotta per stabilire quali enti veramente possono risultare strategici per la regione Siciliana e per le sue politiche di lotta al crescente disagio sociale.
Un’emergenza che non si combatte con i favori, ma con politiche accurate ed una spesa sociale mirata
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