Jobs Act, addio art.18. Ma in Gazzetta ancora niente decreti

Redazione 02/03/15
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Da oggi il Jobs Act doveva essere ufficialmente in vigore. I primi quattro decreti, per effetto della pubblicazione in Gazzetta avrebbero dovuto essere ufficialmente effettivi a partire dal primo marzo, cioè ieri. Ma nei giorni scorsi, dei provvedimenti approvati dal governo nel Consiglio dei ministri dello scorso 20 febbraio non si è vista traccia.

Rinviato, dunque, il nuovo contratto a tutele crescenti, la formula individuata dall’esecutivo Renzi per rilanciare le assunzioni a tempo indeterminato, e, insieme, affossare le previsioni più restrittive dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Ora, resta da capire e il ritardo è dovuto a qualche incidente di percorso, oppure a qualcosa di più serio: lo stesso premier Renzi, infatti, aveva annunciato quella dle primo marzo come la data termine per riformare lavoro e contratti.

Cosa cambierà con il Jobs Act

Oltre alle assunzioni tramite il nuovo rapporto di lavoro, infatti, con il Jobs Act sarà possibile licenziare i dipendenti senza incappare nell’obbligo di reintegro, perlomeno in casi di allontanamenti di tipo disciplinare o economico. Nulla cambia, invece, riguardo i licenziamenti discriminatori, che non saranno toccati dalla nuova disciplina.

Nello specifico, sul fronte dei licenziamenti disciplinari il reintegro è assicurato qualora si dimostri  “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. In tutti gli altri casi, in cui non sussista la giusta causa o giustificato motivo, il JObs Act stabilisce la percezione di un indennizzo certo per il lavoratore, che cresce all’aumentare dell’anzianità di servizio (ecco perché “tutele crescenti”). Lo stesso, viene previsto per i licenziamenti collettivi.

Vai al testo del decreto su contratti e licenziamenti

Da un minino di 4 a un massimo di 24 mensilità, in mancanza del reintegro, verrà così erogato al lavoratore, in aggiunta alla liquidazione, in aggiunta alla liquidazione eventualmente maturata.

C’è, poi, anche la possibilità di avvalersi, in stato di disoccupazione, della nuova Naspi, l’assicurazione sociale per l’impiego che riforma il precedente assegno di disoccupazione, già rivisitato dalla legge Fornero del 2012. Il minimo per ottenerla saranno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni prima del licenziamento e non meno di 30 giorni di lavoro nell’anno precedente l’evento di abbandono.

Allo stesso modo, anche per i precari, che vedono avvicinarsi il tramonto dei contratti co.co.co. – in dismissione a inizio 2016 – viene prevista un’indennità  di nome Dis-Coll, che varrà con gli stessi principi della Naspi, per un numero di settimane pari alla metà di quelle effettivamente lavorate, entro un massimo di sei mesi.

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Maternità. Da ultimo, da non dimenticare l’arrivo delle nuove disposizioni in fatto di maternità, che modifica le prescrizioni in fatto di congedo parentale e obbligatorio.

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