L’avviso di intimazione è previsto dall’art. 50 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, che l’agente della riscossione deve notificare al debitore prima di avviare la procedura di esecuzione forzata, se è decorso un anno dalla data in cui la cartella di pagamento è stata notificata.
Più in particolare, l’atto, che contiene l’intimazione ad adempiere entro il termine di cinque giorni dalla data della sua notifica, deve essere notificato qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
– prima di procedere all’esecuzione forzata, se questa non è iniziata entro un anno dalla data di notifica della cartella di pagamento (art. 50, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602);
– prima di avviare la procedura di esecuzione forzata, se questa non è iniziata entro un anno dalla data di notifica del c.d. “avviso di accertamento esecutivo”, nonché degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29, comma 1, lettere a) ed e), del d.l. 31.5.2010, n. 78);
– prima di avviare la procedura di esecuzione forzata, se questa non è iniziata entro un anno dalla data di notifica dell’egli atti emessi dall’Agenzia delle dogane (art. 2, comma 3-ter, del d.l. 2.3.2012, n. 16).
Ricevuto l’atto, il debitore, entro cinque giorni, può eseguire il pagamento della somma dovuta ovvero per chiedere di beneficiare del pagamento in forma rateale o, da ultimo, chiedere la sospensione della procedura di riscossione.
L’atto perde di efficacia se sono trascorsi 180 giorni dalla data della sua notifica, ferma restando, però, la possibilità che l’agente della riscossione provveda a notificare un nuovo avviso. Decorso infruttuosamente il suddetto termine di cinque giorni, l’agente della riscossione procede con le azioni di recupero.
La nuova veste grafica contiene un prospetto nel quale sono riassunti gli estremi della cartella di pagamento (ovvero degli altri atti) per i quali il debitore risulta essere moroso. Oltre allo spazio riservato all’informativa fornita dall’agente della riscossione, l’atto contiene anche la sezione riservata alla notifica.
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