I due schemi di decreto legislativo, in attuazione della delega sul lavoro che il Parlamento ha accordato al governo, si riferiscono alle materie a cui l’esecutivo ha dato priorità in sede di attuazione: licenziamenti, contratti e ammortizzatori sociali.
Ovviamente, a farla da padrone nelle cronache è il testo che modifica la regolamentazione dei contratti, anticipato da ilrottamatore.it. Un testo molto atteso, per il quale anche il premier Renzi ha dedicato uno dei suoi tweet giornalieri:
Il premier ha difeso il decreto che il governo ha portato in approvazione, sottolineando come lo stesso avvii l’abbandono di contratti a collaborazione, come co.co.co e co.co.pro. che hanno infestato il mercato negli ultimi tempi, specie per le nuove assunzioni di laureati o post stage.
In realtà, come abbiamo messo in evidenza, resteranno comunque in vigore altre formule di precariato, come il lavoro a chiamata, i voucher, il lavoro interinale, senza contare che rimarranno 5 i rinnovi di contratti a termine nell’arco di 36 mesi, prima di definire l’assunzione a tempo indeterminato.
“Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Così esordisce il decreto attuativo del Jobs Act, al Capo I articolo 1. Un proposito rispettato tra le pieghe del testo? Non proprio.
Il vecchio rapporto di assunzione stabile muterà forma, sotto la sigla del neonato contratto a tutele crescenti, che verrà attivato essenzialmente per le nuove assunzioni nel settore privato.
Come annunciato, infatti, rimarranno esclusi dal Jobs Act i lavoratori del pubblico impiego, i quali dunque non saranno investiti anche dalla nuova disciplina sui licenziamenti.
Confermate le modifiche al licenziamento di tipo economico e disciplinare, che costituiranno, secondo precisi criteri, modalità sufficienti a evitare il diritto al reintegro. Rimane inalterato il licenziamento discriminatorio.
Qui lo speciale sui licenziamenti
Da ultimo, poi, l’altro decreto riforma l’assicurazione sociale per l’impiego – o Aspi – che altro non è che il corpus di ammortizzatori che viene riconosciuti a lavoratori che abbiano perso l’occupazione per motivazioni indipendenti dalla propria volontà. In questo caso, cambiano i termini dell’assegno di disoccupazione, che viene allungato fino a 24 mesi in presenza dei requisiti e della longevità contributiva necessaria.
Vai al testo del decreto sui licenziamenti
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento