Guida di motocicli 125 cm3 con “foglio rosa”. Altra “perla di saggezza” della Motorizzazione

Redazione 20/02/15
Il quesito che era stato posto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che da tempo si ponevano un po’ tutti (operatori di polizia e utenti della strada), era questo:

Con il “foglio rosa” per la patente “B” si può guidare un motociclo 125 cm3?

Dal tenore letterale del parere (a cominciare dall’oggetto, che opportunamente avrebbe dovuto essere: “guida di motocicli con il foglio rosa”), emesso dal Ministero, mi verrebbe da dire che loro stessi non hanno capito la richiesta di chiarimento a cosa si riferisse di preciso, o forse, hanno fatto finta di non capire, dando per scontato tutto (come se fosse tutto scritto nel codice. Bastava solo leggerlo).

La terza ipotesi, invece, sembrerebbe la più plausibile: “per levarsi le castagne dal fuoco” al Ministero, si sono limitati al minimo sindacale, forse sulla scorta di un precedente invito, rivolto alle Polizie Stradali dal Ministero dell’Interno, di non sanzionare tale condotta a condizione che venissero rispettate le disposizioni di cui all’articolo 122 C.d.S., comma 5, inerenti le esercitazioni consentite in “luoghi poco frequentati”.

Può anche darsi, che il Ministero abbia deliberatamente evitato di entrare nel merito, per non rischiare d’ingessarsi nel vuoto normativo della norme, ed imbattersi in particolare nell’art. 116, comma 15 del C.d.S.. Ma è soltanto un’ipotesi.

Di certo c’è che il ministero, nel richiamare quanto contenuto nell’art. 122, comma 2, del codice della strada, che così prevede:

“L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima..” è stato sicuramente lapidario:

“POICHE’ LA CATEGORIA B CONSENTE, IN ITALIA, DI CONDURRE ANCHE VEICOLI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA A1, LA SUDDETTA AUTORIZZAZIONE CONSENTE DI ESERCITARSI ANCHE ALLA GUIDA DI MOTOCICLI DI CILINDRATA MASSIMA DI 125 CM CUBICI, DI POTENZA MASSIMA DI 11 KW E CON UN RAPPORTO POTENZA PESO NON SUPERIORE A 0,1 KW/Kg”

Ma un conto è guidare un motoveicolo 125 cc con un titolo abilitativo che è la patente “B” e un’altro è esercitarsi a guidare un 125 cc con il “foglio rosa”, sprovvisto di qualsiasi titolo abilitativo (CIGC o patente).
Il titolo abilitativo, o si ha o non si ha. Non si può dire per es. a un dentista che per svolgere l’attività c’è bisogno della laurea in odontoiatria e nel mentre che ci si esercita la si fa contestualmente.

Ed allora a che serve poter guidare un 125 cc, per esercitarsi (andando certamente in deroga alle norme del C.d.S.), se poi gli esami non si possono andare a sostenere con un 125 cc? Mistero.

Pertanto, prendiamo atto di quanto dice il Ministero, pur nella consapevolezza che un parere non è sufficiente, a mio modesto avviso, a colmare le lacune delle norme previste dal C.d.S.

Peraltro, con l’attuale quadro normativo, dubito che le compagnie assicurative rinuncino, in caso d’incidente, ad un eventuale diritto di rivalsa nei confronti di chi ha “zeru tituli” per dirla alla Mourinho.

Infine un’ultima considerazione è d’obbligo, alla luce della ciliegina finale inserita nel suddetto parere: “cosa s’intende per luogo poco frequentato” ?

Ai lettori ed ai cultori del diritto l’ampia sentenza.

Redazione

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