L’art. 1, commi da 76 a 84, della l. 23.12.2014, n. 190, prevede un regime contributivo INPS agevolato per i nuovi contribuenti minimi in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati ai precedenti commi 54 e seguenti.
Se l’attività è indicata nei codici ATECO elencati nell’allegato 4, le persone fisiche possono esercitare l’opzione, esclusivamente presentando un’apposita domanda, per un sistema contributivo particolare che, per i commercianti e gli artigiani, prescinde dal livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3, della l. 2.8.1990, n. 233 (cioè la determinazione del c.d. “contributo fisso”).
La circolare INPS 10.2.2015, n. 29, precisa che “il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 e che verrà corrisposta in due rate uguali di € 3,72”.
Ai fini contributivi, si applica l’art. 2, comma 29, della l. 8.8.1995, n. 335, per cui si producono i seguenti effetti:
– il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;
– se il pagamento è eseguito per un importo inferiore al contributo minimo, i mesi accreditati saranno ridotti;
– nel caso di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporaneamente dall’inizio dell’anno solare; nel caso di nuova impresa, la decorrenza coincide con il mese di inizio dell’obbligo contributivo;
– l’agevolazione contributiva è strettamente collegata al beneficio fiscale per cui, verificandosi la cessazione o la fuoriuscita dal regime speciale, l’obbligo contributivo si applica secondo le regole ordinarie di determinazione e di versamento delle somme dovute a decorrere dal giorno 1.1 dell’anno successivo;
– se il reddito determinato forfetariamente è superiore al minimo, il versamento di un importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari a quello calcolato sul minimale, comporta l’accreditamento per l’intero anno.
2. Le particolari categorie
Se il titolare dell’impresa commerciale o artigianale minima si avvale di coadiuvanti e coadiutori, si applica l’art. 3-bis del d.l. 19.9.1992, n. 384, la base imponibile del titolare, come minimo, è il 51% del reddito d’impresa, fermo restando che il 49% va attribuito ai collaboratori in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato con continuità e prevalenza, i quali non possono beneficiare della riduzione contributiva.
Il titolare di pensione presso le gestioni dell’INPS con età superiore a 65 anni che intende applicare il nuovo regime speciale non può beneficiare della riduzione contributiva ridotta al 50%; tuttavia, l’agevolazione è usufruibile se esce da tale disciplina, previa presentazione di una specifica domanda.
I collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni non possono avvalersi della riduzione del carico contributivo di tre punti, previsto dall’art. 1, comma 2, della l. 2.8.1990, n. 233.
3. Le condizioni previste per l’agevolazione contributiva
3.1. le nuove imprese
Chi inizia l’attività dal 1.1.2015, avvalendosi del regime speciale, deve presentare un’apposita dichiarazione di adesione (vedasi l’allegato 3 alla circolare INPS 10.2.2015), in via telematica, all’indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art. 1, commi 78-84 L. 190/2014 – Adesione:
l’INPS raccomanda “la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”.
Se la domanda perviene entro la data della prima elaborazione utile, ordinaria o infrannuale, ai fini della richiesta di versamento, l’INPS applica la tariffa agevolata per cui nel Cassetto previdenziale si rendono disponibili i modelli F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze previste.
Se, invece, la richiesta perviene successivamente, la posizione del richiedente è già stata oggetto di imposizione per cui la dichiarazione è trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.
3.2. Le imprese già in attività
Chi è già in attività al giorno 1.1.2015 deve compilare il suddetto modello entro il 28.2 dell’anno per il quale vuole usufruire dell’agevolazione. Se il termine non è rispettato, il beneficio è escluso e la domanda deve essere ripresentata entro il 28.2 dell’anno successivo, con effetto dal giorno 1°.1 di tale anno.
Il termine di decadenza del 28.2 va rispettato anche da chi esercita un’attività di impresa ma non è ancora titolare di una posizione INPS, compilando il modello cartaceo (vedasi l’allegato 3 alla citata circolare), da consegnare alla sede dell’INPS.
4. L’uscita dal regime agevolato
L’agevolazione cessa a decorrere dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti previsti per l’accesso al regime di favore.
Se l’interessato ha dichiarato la sussistenza delle condizioni ma dal controllo risulta che queste non sono mai esistite, il regime previdenziale speciale non è riconosciuto fin dall’origine per cui l’INPS applica le normali regole contributive, a decorrere dal primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
La rinuncia al regime agevolato, al pari dell’applicazione del regime ordinario a causa dell’insussistenza dei requisiti dichiarati dall’interessato, ha il carattere di definitività per cui è preclusa qualsiasi possibilità di accedere al beneficio in epoca posteriore.
L’interessato può uscire dal regime agevolato nei seguenti casi:
a) i requisiti che consentono l’applicazione della normativa di favore vengono meno;
b) l’interessato abbandona il regime di favore, a prescindere dal morivo che ne è il presupposto;
c) l’Agenzia delle entrate comunica che l’interessato non ha aderito al regime agevolato ovvero che non possedeva i requisiti richiesti.
Nelle due prime ipotesi, il regime contributivo ordinario viene attivato dal giorno 1.1. dell’anno successivo alla dichiarazione, da comunicare online al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, con cui viene attestata la perdita dei requisiti o l’uscita dal regime speciale. Nell’ultima, invece, il regime ordinario si applica con effetto retroattivo, considerando la data con cui il regime speciale è stato attivato.
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