La singolare denominazione della legge, affibbiata dai detrattori della riforma, si deve al fatto che l’accelerazione sull’abolizione dell’ente intermedio si era avuta con un’ospitata, divenuta famosa, del governatore, Rosario Crocetta, alla trasmissione televisiva “L’Arena” di Massimo Giletti.
Da allora ci sono stati altri interventi normativi con i quali l’Assemblea Regionale ha sostanzialmente proclamato l’intenzione di abolire le Province, stabilito che per cambiare Libero consorzio bisognava che la volontà del Consiglio comunale fosse confermata con un referendum e poco altro.
La legge regionale siciliana sulle città metropolitane e sui liberi consorzi comunali è stata approvata il 24 marzo 2014, quella nazionale (che tratta anche delle province, delle unioni e fusioni dei comuni) il 7 aprile dello stesso anno.
Mentre la legge Delrio, per quanto criticabile e criticata, ha portato alle elezioni degli organi delle province, in Sicilia si è bloccato tutto e si va avanti prorogando gli incarichi ai Commissari straordinari delle vecchie province, rinominate liberi consorzi di comuni.
Il territorio dell’italica città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l’iniziativa dei comuni, ivi compresi quelli capoluogo delle province limitrofe, di modificare le circoscrizioni.
La sicula città metropolitana avrebbe dovuto avere un territorio inferiore a quello dell’ex provincia omonima, dividendosi in due nuove istituzioni: la città metropolitana ed il libero consorzio tra comuni (in alcuni casi si parlava addirittura di tripartizione, in due liberi consorzi ed una città metropolitana).
Adesso la Commissione Affari Istituzionali annulla alcune delle norme contenute nella l.r. n. 8/2014 e rilancia con un nuovo ddl. Non più tre città metropolitane ed almeno nove liberi consorzi, ma tre big town e sei liberi consorzi.
Sostanzialmente il nuovo progetto di riforma istituzionale copia molto dalla L. n. 56/2014.
Il territorio delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi, di norma, coinciderà con la vecchia perimetrazione delle Province.
Un’inversione che coinvolge i referendum svoltisi in diversi Comuni.
Dopo un costoso percorso di consultazione popolare Gela, Niscemi e Piazza Armerina avevano aderito al Libero Consorzio di Catania; Licodia Eubea aveva aderito al Libero Consorzio di Ragusa, lasciando quello di Catania.
Molti altri Consigli comunali avevano deliberato di cambiare, ma poi non hanno svolto i referendum.
La nuova normativa dovrà chiarire cosa succederà rispetto alla volontà di trasferimento già manifestata.
Liberi consorzi e Città metropolitane, dotati di autonomia statutaria, avranno funzioni di coordinamento ma anche compiti di gestione e potranno acquisire ulteriori funzioni dalla Regione.
La prima Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana ha, però, ricalcato dalla legge Delrio anche l’errore dell’abolizione del voto a suffragio universale, anche per i vertici delle nuove istituzioni, e del ricorso ad elezioni di secondo livello.
I sindaci chiamati a svolgere funzioni di vertice politico di questi Enti di area vasta dovranno occuparsi dei propri Comuni e di Città metropolitane e Liberi consorzi.
Le Città metropolitane ed i Liberi consorzi non sono stati trasformati in enti depoliticizzati, destinati a svolgere una funzione meramente tecnica o di semplice assistenza e coordinamento dei Comuni. Conservano, invece, dedicati compiti di pianificazione, programmazione e controllo.
Per assicurare la giusta rappresentatività politica sarebbe preferibile, almeno, limitare l’elezione di secondo grado solo all’organo assembleare, prevedendo la scelta dell’organo monocratico a suffragio universale.
Il ddl uscito dalla Commissione stabilisce, invece, che presidenti dei Liberi consorzi e Sindaci metropolitani siano scelti con votazioni di secondo livello, con elettorato passivo riservato a primi cittadini e consiglieri dei Comuni che costituiscono l’istituzione di area vasta.
Non si tratta, in questo caso, di mero recepimento della legge Delrio che prevede, per le Città metropolitane, che il Sindaco metropolitano sia quello del Comune capoluogo.
Poiché ci si discosta dalla normativa nazionale, la Commissione avrebbe potuto spingersi verso una scelta più democratica.
Una novità del ddl regionale è l’esclusione dall’elettorato attivo e passivo degli amministratori locali che hanno riportato una condanna anche non definitiva.
I Sindaci metropolitani ed i Presidenti dei Liberi Consorzi saranno scelti tra i primi cittadini in carica nei Comuni ricompresi nel territorio della nuova istituzione, ad esclusione di quelli che hanno riportato condanne penale. La logica porta a ritenere che quella che è una causa d’ineleggibilità lo sia anche di decadenza.
L’elezione dei vertici delle istituzioni di area vasta avverrà a maggioranza assoluta, con eventuale ballottaggio tra i due più votati che non hanno superato la metà dei voti.
Mentre la legge Delrio prevede due organi assembleari di controllo e vigilanza e non prevede un organo esecutivo, il ddl regionale insiste correttamente sulla presenza di una Giunta metropolitana e del Libero consorzio. Questo semplificherà anche le astruse procedure che la L. 56/2014 prevede per l’approvazione dei bilanci.
Ovviamente anche in Sicilia le cariche nei nuovi organismi saranno a titolo gratuito, mentre, in maniera razionale, le spese per le trasferte non saranno a carico del Comune di appartenenza ma dell’ente di area vasta per il quale sono sostenute.
Previsto un nucleo di valutazione territoriale mentre scompare la figura del difensore civico.
Le città metropolitane si dovranno occupare anche della digitalizzazione. Tra le funzioni proprie delle big town compaiono la pianificazione territoriale generale ed urbanistica, le reti infrastrutturali, la strutturazione dei servizi pubblici locali, la mobilità e la viabilità all’interno dell’area metropolitana, la pianificazione, organizzazione, gestione e supporto in materia di formazione (nei limiti della programmazione regionale).
Liberi consorzi e città metropolitane si dovranno occupare anche di organizzazione e gestione del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti e del servizio idrico integrato.
Si tratta di un’attribuzione che prelude all’ennesima riorganizzazione della normativa regionale in materia di rifiuti e di servizio idrico, con il possibile assorbimento, da una parte, delle funzioni e delle competenze delle Società di Regolamentazione (S.r.r.) e, dall’altra, di quelle dell’Ato idrico.
In analogia a quanto previsto dalla legge Delrio, anche la normativa regionale prevede che gli enti di area vasta, d’intesa con i Comuni, si occupino dell’esercizio delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
Ad oggi, i Comuni siciliani non capoluogo di Provincia, non possono avvalersi di tali possibilità e sono costretti a ricorrere, come alternativa al Mepa e Consip, unicamente alla Centrali Uniche di Committenza.
Sarebbe, pertanto, opportuno che l’applicazione dell’obbligatorietà delle Cuc in Sicilia fosse differita ad un momento successivo alla completa riforma dell’architettura istituzionale.
La previsione del ddl approvato in Commissione dovrebbe, secondo logica, portare all’abolizione degli Uffici regionali per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituiti con l’art. 7 ter della L.r. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolati dall’art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché dall’art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) e del trasferimento delle loro funzioni a Città metropolitane e Liberi consorzi.
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