Soggetti beneficiari
Il beneficio è concesso a tutti i datori di lavoro privati (che abbiano o meno la natura di imprenditore), compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Spetta in particolare:
• ai datori di lavoro imprenditori, definiti dall’articolo 2082 del Codice Civile, quali soggetti esercenti professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, compreso gli enti pubblici economici (EPE) e gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
• ai datori di lavoro non imprenditori, ossia i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 Codice Civile (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..).
Resta, tuttavia, esclusa dall’applicazione del beneficio la pubblica amministrazione (articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001).
Tipologie contrattuali
L’esonero contributivo spetta per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, ad l’eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.
Sono, inoltre, incentivati:
• i contratti di lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, di cui agli articoli 41-45 della legge n. 276/2003, a patto che le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati;
• i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
• le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sulla base delle modalità indicate al successivo paragrafo 5;
• rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale.
Restano escluse le forme di assunzione a carattere discontinuo quali il contratto di lavoro intermittente, anche nei casi in cui è prevista la corresponsione dell’indennità di disponibilità (la cui misura è pattuita tra le parti) poiché risultano incoerenti con le motivazioni di cui ai commi 118 e seguenti, dell’articolo 1, della Legge di stabilità, che prevedono la creazione di forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa.
Requisiti
Stando ai principi stabiliti dalla Legge n. 92 del 2012, l’esonero contributivo non è concesso qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
• l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, in ipotesi di mancata offerta preventiva di riassunzione (anche nei casi di utilizzazione con contratto di somministrazione) di un lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
• il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti;
• l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento; quanto sopra esposto si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato;
• l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al D.M. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta effettuata oltre i termini di legge e, in tal caso, la perdita dell’esonero è circoscritta al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.
In ogni caso, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel rispetto delle complessive condizioni di legge di cui sopra, fruiscono dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 indipendentemente dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
Occorre tenere presente che l’agevolazione sussiste, peraltro, anche per le assunzioni dei lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 68/1999.
Quanto al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata, ai sensi e per gli effetti dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006:
• alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro per le quali è previsto il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
• al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Da ultimo, in ottemperanza ai vincoli introdotti dalla stessa Legge di stabilità 2015, il beneficio è concesso qualora:
• il lavoratore, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo). A tal proposito, si ricorda che costituiscono condizione ostativa alla concessione dello sgravio triennale i contratti in atto nei sei mesi precedenti l’assunzione, di apprendistato, i contratti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e i contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato. Diversamente, alla luce di quanto sopra esposto, non occorre prendere in considerazione i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
• il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (01/10/2014 – 31/12/2014) non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ex dell’articolo 2359 Codice Civile, nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (articolo 1, comma 118, quarto periodo, Legge n. 190/2014).
• il lavoratore non abbia avuto, con il medesimo datore di lavoro, un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge n. 190/2014.
Datori di lavoro agricoli
L’esonero contributivo in oggetto si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei lavoratori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
• nel corso dell’anno 2014, non risultino occupati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (compresi il contratto di apprendistato e il contratto di somministrazione), presso qualsiasi datore di lavoro agricolo con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
• non siano iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
• la nuova assunzione di un operaio agricolo deve essere realizzata nel rispetto del quadro ordinamentale previsto dalla Legge n. 92/2012, nei limiti e sulla base delle istruzioni fornite nell’ambito del paragrafo 4 e nel rispetto delle previsioni dalla Legge n. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto dei contratti collettivi di lavoro).
L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite delle risorse indicate dal comma 120 della Legge di stabilità 2015, pari a:
• 2 milioni di euro, per l’anno 2015;
• 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
• 11 milioni di euro, per l’anno 2018;
• 2 milioni di euro, per l’anno 2019.
Cumulabilità dell’incentivo
L’esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di un impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree svantaggiate, di cui all’articolo 4, commi 8 e seguenti, della Legge n. 92/2012.
L’agevolazione contributiva è invece cumulabile:
• con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili ex articolo 13, della Legge n. 68/1999;
• con l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;
• con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
• con l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”;
• con l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’articolo 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, limitatamente agli operai agricoli.
Quanto agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 6 della Legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo solo il contributo di cui al comma 4 dell’articolo 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva.
Misura del beneficio
L’incentivo previsto dalla norma equivale all’esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per i premi e i contributi dovuti all’INAIL, che continueranno ad essere versati, per il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile” di cui al comma 755 della Legge n. 296/2006 e per il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’articolo 3, commi 3, 14 e 19, della Legge n. 92/2012, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 3, comma 25, della medesima legge.
Lo sgravio contributivo spetta per un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, solo con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
L’esonero non può, comunque, superare il tetto massimo di 8.060,00 euro su base annua ovvero 671,66 euro su base mensile (€ 8.060,00/12). La soglia va, invece, riproporzionata prendendo come riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo, per i rapporti di lavoro iniziati o terminati nel corso del mese. Ad ogni modo, le somme eccedenti la soglia mensile, saranno comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima di euro 8.060,00 su base annua.
Quanto ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), la misura della soglia massima deve essere commisurata all’orario di lavoro effettivo.
Una delle più importanti novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 è l’abrogazione dell’articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/1990. In altre parole, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, non potranno più fruire degli incentivi previsti dall’articolo di cui sopra. Sono valide le assunzioni effettuate entro il 31.12.2014, che potranno beneficiare dello sgravio triennale fino alla naturale scadenza.
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