Le ultime incertezze, infatti, riguardano l’esenzione dai controlli fiscali che arriveranno con il nuovo regime di invio del modello di dichiarazione online, naturalmente influenzato dal cambio netto di tempi e modalità di consegna.
Ad affrontare l’argomento, anche il direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, nell’appuntamento con i professionisti e i dirigenti dei settori coinvolti della scorsa settimana.
Ancora non si sono chiarite tutte le sfumature di un cambio di passo che rischia di generare effetti indesiderati, sia per i contribuenti – i quali, comunque, potranno intervenire in corso d’opera nel caso in cui il documento emanato dalle istituzioni fiscali non risponda alle reali condizioni di reddito del soggetto – sia da parte dei Centri di assistenza.
Per venire incontro a questi ultimi, è importante tenere presente che per i professionisti coinvolti nella stesura delle dichiarazioni dei redditi sono in arrivo nuovi adempimenti burocratici, nuovi obblighi e responsabilità al fine di portare a termine l’onere del nuovo 730 precompilato.
Così, per renderlo davvero semplificato, fondamentale importanza rivestono le condizioni attraverso cui il contribuente e il sostituto d’imposta possono bypassare le forche caudine del controllo e, per i fautori del modello, quello di vedersi esonerare le responsabilità dello stesso: superare questo ostacolo, infatti, renderà l’operazione 730 molto più rapida e agevole.
In proposito, segnaliamo la Check List per la raccolta dei documenti in relazione al 730/2015, contenente tutte le indicazioni teoriche e operative per la corretta redazione dei dichiarativi e i requisii per l’esonero.
Attraverso questo strumento, infatti, sarà possibile passare in rassegna in maniera rapida e completa tutte le informazioni relative alla situazione contabile del soggetto, e arrivare, così, a una compiuta rendicontazione nel modo più immediato possibile.
Non va ignorato, infatti, che “in caso di rilascio di un visto di conformità “infedele” sulla dichiarazione da parte del CAF o del professionista abilitato, infatti, questi dovrà pagare l’importo dell’imposta, le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973”.
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