Novità in tema di reverse charge

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La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014) ha apportato delle novità all’art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972, introducendo nuove ipotesi di applicazione del meccanismo del reverse charge sostanzialmente in tre settori di attività: il settore edile, il settore energetico ed il settore della grande distribuzione. Vediamo in dettaglio le operazioni di cui si parla.

Il presente articolo è firmato dall’autrice dell’ebook “Iva in edilizia e reverse charge(2015) ndR

Nuove ipotesi di reverse charge

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (articolo 3 della direttiva 2003/87/CE)
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica
Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore
Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari
Cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo

Analizziamo le novità al riguardo partendo dall’entrata in vigore delle stesse. Questo nuovo meccanismo impositivo è già applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, facendo eccezione alle operazioni previste al punto 5 della tabella sopra riportata, ovvero, le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.

Infatti, per le operazioni di cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari si attende una specifica autorizzazione del Consiglio europeo. Tale autorizzazione deve arrivare poiché né l’art. 199 né l’art. 199-bis della Direttiva 2006/112/CE, che prevedono le casistiche alle quali gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo del reverse charge, contiene le operazioni di cui si parla.

Di conseguenza, in mancanza di un’espressa facoltà prevista dagli articoli citati, tale previsione rimane subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio europeo.

 

Modalità di applicazione dell’imposta nelle operazioni con reverse charge

In caso di inversione contabile è l’acquirente o committente a dover assolvere l’IVA e non il cedente o prestatore come prevedono i principi generali dell’IVA.

Il meccanismo di assolvimento dell’IVA in commento, comporta alcuni obblighi sia per il soggetto che emette la fattura sia per il soggetto che la riceve:

 

Perez

 

 

Il settore dell’edilizia

Relativamente al settore dell’edilizia, la nuova lettera a-ter) dell’art. 17, comma 6 del D.P.R. 633 del 1972, prevede che dovranno assolvere l’IVA mediante il reverse charge le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

E’ interessante notare come la norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 non preveda alcuna limitazione in relazione ai destinatari delle prestazioni oggetto di reverse charge, così come invece prevede la lettera a) dello stesso comma per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Di conseguenza, la nuova previsione normativa si applica indipendentemente dalla tipologia di soggetti coinvolti e dal tipo di rapporto giuridico sottostante alla prestazione.

Diana Pérez Corradini

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