L’istituto rappresenta una delle novità introdotte con il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009. L’articolo 11 della nuova versione del Trattato sull’Unione europea (TUE) afferma, infatti, che «cittadini dell’Unione, in numero di almeno 1 milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea … a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione».
L’articolo 24, co. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) demanda ad un regolamento adottato dal Parlamento e dal Consiglio il compito di definire le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa da parte dei cittadini europei; tale atto deve, in particolare, individuare il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che presentano la richiesta devono provenire. Da queste premesse nasce il regolamento UE n. 211/2011 del 16 febbraio, pubblicato l’11 marzo (GUUE L 65/1) e applicabile dal 1° aprile 2012.
Quali procedura deve seguire chi vuole proporre alla Commissione europea un regolamento o una direttiva? Vediamo tutti i passaggi.
In primo luogo la richiesta deve provenire da 1 milione di cittadini appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri dell’Unione europea (art. 7 reg. 211/2011). In ogni Stato il numero minimo di firme necessarie sarà determinato moltiplicando per 750 il numero di deputati di quello Stato al Parlamento europeo (per l’Italia 54750). L’iniziativa, inoltre, deve essere sostenuta da un comitato composto da almeno 7 cittadini provenienti da 7 Stati membri diversi (art. 3 reg. 211/2011).
Prima di procedere alla raccolta delle firme, i promotori devono iscrivere la proposta in un apposito registro elettronico tenuto dalla Commissione; entro 2 mesi dall’inserimento della proposta l’esecutivo europeo conferma la registrazione, dopo aver verificato che:
a) il comitato dei cittadini sia stato costituito e le persone di contatto siano state designate secondo quanto previsto dalle disposizioni del regolamento;
b) la richiesta non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati;
c) la richiesta non sia manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria oppure contraria ai valori fondamentali dell’Unione europea.
La registrazione può essere rifiutata solo in presenza di una delle condizioni prima indicate (art. 4 reg. 211/2011).
Dalla conferma della registrazione, i comitati promotori hanno a disposizione 1 anno per raccogliere le firme necessarie, su carta o anche a mezzo Internet (art. 5 reg. 211/2011); ultimata la raccolta delle firme, la proposta passa all’esame della Commissione, che procede alla pubblicazione sul suo sito web e riceve gli organizzatori per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall’iniziativa. Il passaggio più importante, tuttavia, è quello che prevede, entro 3 mesi, l’obbligo per la Commissione di esporre in una comunicazione (trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio) le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all’iniziativa, l’eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso (art. 10 reg. 211/2011).
Qui il testo integrale del regolamento.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento