Per la Corte di Cassazione anche il garage è soggetto alla tassa rifiuti

Michele Nico 19/01/15
Con la sentenza n. 33 del 7 gennaio 2015 la Corte di Cassazione, sezione VI, si occupa del presupposto impositivo del tributo e afferma che la tassa rifiuti è dovuta anche nel caso di possesso o detenzione di un garage a prescindere dalla circostanza che il contribuente ne faccia uso o no, di modo che non spetta al Comune provare che il locale è fonte di produzione di rifiuti, bensì è onere del contribuente richiedere l’esenzione dalla tassa, sempre che ne ricorrano le condizioni.

Questo il principio asserito dalla suprema Corte, adita da un Comune avverso il rigetto dell’appello in sede di commissione tributaria regionale, dopo che in primo grado è stata accolta l’opposizione di un contribuente all’avviso di accertamento inerente la tassa rifiuti per l’uso di un garage, in ragione del fatto che si trattava di un locale “in cui la presenza dell’uomo era sporadica e l’uso ne era marginale”, e perciò senza rilievo ai fini della produzione di rifiuti urbani.

La fattispecie si presta, in effetti, a qualche dubbio interpretativo, dacché l’art. 62 del dlgs 15 novembre 1993, n. 507, nel disciplinare il presupposto della tassa e le relative esclusioni, al primo comma dispone che  “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato”, mentre al secondo comma sancisce che “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”.

Nei precedenti gradi di giudizio quest’ultimo disposto è stato addotto per sostenere l’esenzione dalla tassa nelle circostanze sopra descritte, ma la Cassazione capovolge l’esito della decisione assumendo, con la sentenza in commento, che la tassa de qua “è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’Ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della sua utilizzazione”.

Aggiunge la Sezione che il presupposto impositivo è costituito, in base al dettato che lo prevede, “dal solo fatto oggettivo dell’occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde quindi del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti”, con la conseguenza che spetta al contribuente provare il diritto all’esenzione dal pagamento del tributo ove ne ricorrano le condizioni, quale eccezione alla regola generale.

Si tratta di una decisione che, con tutta evidenza, merita un particolare rilievo, dacché la relativa portata non è priva di effetti per la corretta applicazione del tributo, e per le delicate responsabilità amministrative che la gestione delle relative procedure inevitabilmente comporta.

Michele Nico

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