Le novità riguardano sia le singole fattispecie delittuose sia le norme procedurali, disciplinate dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
In particolare, per quanto attiene ai reati tributari vengono innalzate le soglie di punibilità, viene introdotta con l’art. 4, comma 1 ter una nuova fattispecie di reato “la dichiarazione infedele del sostituto di imposta”, vengono inasprite le pene.
Di seguito si riporta una tabella con le principali modifiche.
Reato tributario | Principali novità |
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) |
È introdotta una soglia di punibilità di 1.000 euro di imponibile
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Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)
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1) l’imposta evasa deve essere superiore, per ciascuna imposta, ad € 30.000;
2) l’ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione deve essere superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore ad 1 milione di euro
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Dichiarazione infedele
( Art. 4) |
1) l’imposta evasa deve essere superiore, per ciascuna imposta, ad € 150.000; 2) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione dovrà essere superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 3 milioni di euro; 3) non rileva la corretta classificazione dell’inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali
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Dichiarazione infedele del sostituto d’imposta (art. 4 comma 1 ter) | È punito con la reclusione da un anno a tre anni chi indica nella dichiarazione annuale di sostituto d’imposta un ammontare dei compensi, interessi ed altre somme inferiore a quello effettivo, se l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza è superiore ad € 50.000 |
Omessa dichiarazione (art. 5) | 1) è prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni;
2) la soglia di punibilità è innalzata da € 30.000 ad € 50.000 |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) |
È introdotta una soglia di punibilità di 1.000 euro di imponibile
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Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) |
E’ prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni |
Omesso versamento ritenute certificate (art. 10 bis)
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1) la soglia di punibilità è innalzata ad € 150.000;
2) il reato è commesso anche con la sola indicazione delle ritenute in dichiarazione e, quindi, senza la certificazione |
Omesso versamento Iva
(art. 10 ter)
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La soglia di punibilità è innalzata ad € 150.000 |
Per quanto attiene, invece alle novità da un punto di vista procedurale si segnalano le seguenti.
1) Qualora il debito tributario venga pagato prima della fase dibattimentale (anche mediante il ricorso agli istituti deflattivi):
- i reati di infedele od omessa presentazione della dichiarazione, omesso versamento Iva o ritenute si estinguono;
- per tutti gli altri reati la pena è ridotta sino alla metà.
2) Vengono previste delle aggravanti di reato e la pena è aumentata della metà se:
- complessivamente nel periodo d’imposta le somme evase sono superiori ad 1 milione di euro;
- il reato viene commesso nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria.
3) Viene escluso il reato e, conseguentemente, la punibilità laddove le imposte sui redditi o l’Iva evase non siano superiori al 3% del reddito imponibile o dell’Iva dichiarata.
4) Il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento sarà possibile solo se l’amministrazione finanziaria avrà presentato o trasmesso la relativa notizia di reato alla Procura della Repubblica, entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento in tema di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto, prevista per quel determinato periodo di imposta.
ha collaborato Alessandra Rizzelli
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