Il regime opzionale Iva M.o.s.s. (mini one stop shop)

Scarica PDF Stampa
  1. Scheda di riepilogo

 

Cosa riguarda

Regime speciale previsto dall’art. 74-quinquies DPR 633/72

Assolvimento dell’IVA in sede di operazioni B2C (business to consumer)

Chi riguarda

Il riferimento al MOSS è valido per:

ü    i soggetti passivi stabiliti nell’UE (c.d. regime UE),

ü    i soggetti passivi stabiliti al di fuori (c.d. regime non UE).

Perchè

Il MOSS, come indicato nella guida edita dall’Agenzia delle Entrate, rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore: il MOSS evita al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo.

Come

il meccanismo di funzionamento è il seguente:

ü    un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo),

ü    versa l’IVA dovuta.

ü    le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Obbligo

La registrazione al MOSS non rappresenta un obbligo per gli operatori ma solo una facoltà.

Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri. L’applicazione del regime non è quindi facoltativa in funzione dello Stato membro.

Da quando

1 gennaio 2015

Vediamo ora nel dettaglio in cosa consiste la semplificazione offerta dal MOSS, la quale ricordiamo, si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

  1. L’art. 74-quinquies, DPR 633/72

L’art. 74-quinquies è stato introdotto con il DLgs 273/2003 e con esso è stato previsto un nuovo regime speciale per i prestatori extracomunitari (stabiliti fuori dal territorio UE) di servizi elettronici.

Il meccanismo

Il regime previsto da tale art. 74-quinquies è classificato fra i regimi speciali, poichè esso permette una notevole semplificazione. Infatti gli operatori extra-comunitari, i quali cedono nell’UE a soggetti passivi IVA o a privati, in assenza della disposizione prevista dall’art. 74-quinquies, sarebbero costretti ad identificarsi al fine dell’Imposta sul Valore Aggiunto, in ogni paese nel quale effettuano operazioni, il che comporterebbe parecchie difficolta all’operatore extra-comunitario.

Diversamente, grazie all’applicazione dell’art. 74-quinquies tale, tali difficoltà vengono superate.

Nella pratica, i soggetti di cui si parla, identificandosi in Italia ed optando per tale regime, presentano dichiarazione IVA trimestrale e versano la relativa IVA direttamente sul conto fornito al momento dell’identificazione.

 

Destinatari della norma (le tre condizioni devono verificarsi contemporaneamente al fine di beneficiare del regime speciale ex art. 74-quinquies):

  • soggetti  domiciliati  o  residenti  fuori  della  Comunità,
  • non identificati in ambito comunitario,
  • eroganti servizi resi tramite mezzi elettronici a  committenti  non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in  Italia  o  in  altro Stato membro.

Se una delle condizioni citate viene meno, viene meno anche il beneficio accordato dalla norma, pertanto, un soggetto svizzero identificato in Francia, non potrà identificarsi anche in Italia e beneficiare del regime di cui si tratta. Non si applica inoltre tale regime se i servizi del fornitore sono resi a soggetti passivi IVA in altro stato membro, oltre che in Italia, poiché ad esso si sopperisce emettendo autofattura.

 

Obblighi preventivi previsti dall’art. 74-quinquies  

 

Prima  dell’effettuazione  delle operazioni i soggetti interessati devono presentare apposita dichiarazione all’ufficio competente, il  quale  è tenuto a notificare al soggetto richiedente il  numero  di  identificazione attribuito,  nonché il  conto  bancario  su  cui  effettuare  il  versamento dell’imposta.

 

Vantaggi relativi all’opzione

I soggetti domiciliati o residenti  fuori  della  Comunità,  identificati  in Italia e che hanno optato per il regime ex art. 74-quinquies, sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II, DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione annuale ecc…)

 

 

Fuoriuscita dal regime

L’uscita dal regime si ha quando:

a) i soggetti interessati comunicano di non fornire più servizi tramite mezzi elettronici;

b) si può  presupporre che le loro attività  soggette  ad imposizione siano cessate;

c) non soddisfano più  i  requisiti  necessari  per  avvalersi  del regime speciale previsto dal presente articolo;

d) persistono a non osservare le norme previste dal regime stesso.

Adempimenti ed obblighi

I soggetti che optano per il regime presentano  per  ciascun  trimestre dell’anno solare, entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione;

b) l’ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente  per  ciascuno  Stato  membro  di domicilio o residenza dei committenti, al  netto  dell’IVA;

c) le aliquote ordinarie applicate in relazione allo  Stato  membro di domicilio o di residenza dei committenti;

d)  l’ammontare  dell’imposta  sul  valore  aggiunto  spettante   a ciascuno Stato membro.

  1. Il moss

A quanto illustrato fino ad ora, si aggiunge la disciplina del MOSS, la quale dovrebbe semplificare gli adempimenti di coloro che optano per il regime speciale ex art. 74-quinquies, DPR 633/72 (fra l’altro il MOSS prevede l’introduzione di operatori anche appartenenti all’UE).

Fino al 31/12/2014 i soggetti che aderivano all’art. 74-quinquies utilizzavano per tutti gli adempimenti l’apposito link http://www.e-services.agenziaentrate.it/

moss

 

E’ previsto un meccanismo “automatico” di transizione dei soggetti già iscritti nel sistema VAt on e-Service (cd. VoeS) nel nuovo regime IVA.

 

Nella pratica il MOSS sostituisce il VOES (istituito ai sensi dell’art. 74-quinquies, DPR 633/72).

Il mini sportello unico è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 e permette ai soggetti passivi che prestano servizi di:

  • Telecomunicazione;
  • teleradiodiffusione;
  • servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi negli Stati membri in cui non sono stabiliti

di versare l’IVA dovuta su tali servizi allo Stato membro in cui sono identificati attraverso un portale Web.

Il regime è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore.

Il regime evita ai soggetti passivi di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo.

Il mini sportello unico riprende il regime, che resterà in vigore sino al 2015, per le prestazioni di servizi elettronici fornite a persone che non sono soggetti passivi da prestatori non stabiliti nell’Unione europea.

Si rimanda alla normativa di riferimento.

Normativa tratta da www.agenziaentrate.gov.it

Matilde Fiammelli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento