Si tratta di uno dei capitoli più spinosi della finanziaria, che non ha mancato di generare polemiche al momento della sua presentazione e, a partire dallo scorso primo gennaio, della sua entrata in vigore.
L’art. 1, commi da 65 a 89, della L. 23/12/2014, n. 190, definisce la mappa delle agevolazioni fiscali previste per i contribuenti minori abrogando i regimi di favore esistenti al 31/12/2014. Tuttavia chi applica il regime di favore per le nuove attività (art. 13 della L. 23/12/2000, n. 388) può osservare tali regole fino all’esaurimento del triennio e chi applica le regole sui “contribuenti minimi” (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6/7/2011, n. 98), può osservare tale disciplina fino alla residua durata dell’agevolazione e comunque fino al compimento del 35° anno di età. Il nuovo regime fiscale non ha un livello uniforme di ricavi e compensi ma questo è articolato in funzione dei codici ATECO 2007 ed a condizione che siano presenti le condizioni oggettive previste. La norma prescinde dall’età e non ha alcun vincolo di durata massima.
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