Il Tar è stato chiamato in causa dall’Uncem (Unione nazionale dei comuni e degli enti montani) la quale ha contestato l’imposizione che focalizza l’attenzione sul meccanismo dell’altitudine della sede del municipio. In altri termini, l’esenzione è riconosciuta soltanto se questa è ubicata oltre 600 metri di quota di altezza sul livello del mare, mentre al di sotto (ma solo se l’altezza è superiore a 280 metri) il beneficio è riconosciuto soltanto se i terreni sono posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Il Tar assumerà la decisione in via definitiva entro il 21.1.2015.
L’altitudine, quindi, è focalizzata sul “centro” individuato con il punto in cui è ubicato il municipio!
Allora, ecco l’espediente per l’esonero, se possibile: spostare la sede del municipio in una frazione la cui altezza è superiore a 600 metri. E, magari per provocazione, in una baita alpina.
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