Per quel che concerne l’aggiornamento del sistema sanzionatorio in materia fiscale ed in maniera particolare delle sanzioni penali per il caso di ritardato/omesso versamento di IVA e Ritenute d’Acconto, di cui ci siamo occupati già in due precedenti articoli [I], va detto che lo schema di decreto legislativo non contiene alcuna depenalizzazione per il caso di omesso versamento di ritenute d’acconto, mentre sull’omesso pagamento di IVA vi è un dietrofront del Governo rispetto a quanto era stato prospettato dal Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Enrico ZANETTI, nel corso della seduta del 13 novembre 2014 della VI^ Commissione Finanze, allorchè, in risposta al sindacato ispettivo dell’On.le Carla RUOCCO (M5S)[II], era stato detto che “In particolare, relativamente alla fattispecie di omesso versamento IVA, di cui all’articolo 10-ter, si ricorda che, in sede di approvazione alla Camera della legge Delega fiscale, il Governo dell’epoca si è impegnato all’abrogazione di detta fattispecie penale accogliendo un apposito ordine del giorno.”[III] .
Infatti, l’articolo 10 dello schema di decreto legislativo prevede una nuova versione dell’articolo 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che però non contiene alcuna depenalizzazione, ma solamente un innalzamento della soglia di non punibilità, dagli attuali 50.000 euro a 150.000 euro per ogni anno di imposta[IV].
Va però data grande attenzione all’articolo 13 dello schema di decreto legislativo, in quanto, nel prevedere la riscrittura dei commi 1 e 3 dell’articolo 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevede l’estinzione dei reati di cui agli articoli 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa dichiarazione), 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate) e 10-ter (Omesso versamento di IVA), “Se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti di cui al presente decreto sono stati estinti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”. In buona sostanza, sebbene il Governo non abbia disposto una depenalizzazione come più volte (e da più parti) auspicato, ha però previsto la possibilità di estinguere i reati tributari anzidetti se il contribuente provvede all’estinzione del debito prima dell’apertura del dibattimento nel processo penale.
In definitiva, la strada imboccata dal Governo non sembra molto distante dalle istanze portate avanti dal sindacato ispettivo ispettivo dell’On.le Carla RUOCCO (M5S) e dal Disegno di Legge A.C. 1863 dell’On.le Amoddio (PD) ed altri.
[I]”Debiti PA e Procedura d’infrazione UE: i contribuenti incolpevoli e la saggia soluzione della proposta di legge Amoddio” – pubblicato su: https://www.leggioggi.it/2014/09/04/debiti-pa-procedura-dinfrazione-ue-i-contribuenti-incolpevoli-saggia-soluzione-proposta-legge-amoddio/
“Reati per omesso versamento di IVA e Ritenute d’Acconto: il Sottosegretario Zanetti risponde al sindacato ispettivo dell On.le Carla Ruocco (M5S) e annuncia una depenalizzazione parziale. Si farà in tempo per il 27 dicembre 2014?” – pubblicato su: https://www.leggioggi.it/2014/12/12/reati-per-omesso-versamento-iva-ritenute-dacconto-sottosegretario-zanetti-risponde-sindacato-ispettivo-dell-on-carla-ruocco-m5s-annuncia-depenalizzazione-parziale-si-f/
[II]Si tratta dell’interrogazione n. 5-04017 Ruocco: Iniziative per la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di omesso versamento IVA. Per visualizzare il testo: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=27502&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IMMEDIA
[III] Per leggere la risposta del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze, Enrico ZANETTI, basta visionare il bollettino del resoconto della seduta della VI^ Commissione Finanze della Camera dei Deputati del 13.11.2014 (pagg. 76 e 77): http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2014/11/13/leg.17.bol0334.data20141113.com06.pdf
[IV] Il nuovo testo dell’articolo 10-ter sarebbe: “ART. 10-ter (Omesso versamento di IVA) 1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro centocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.”.
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