Legge di stabilità 2015: le novità per partite Iva e regime dei minimi

Redazione 23/12/14
La legge di stabilità 2015 è stata approvata in maniera definitiva lunedì sera dalla Camera dei deputati: nessuna modifica è stata infatti apportata al maxiemendamento presentato al Senato nella notte tra venerdì e sabato scorso. Così, diventano ufficiali tutte le misure contenute nel ddl approvato in Cdme  passato sotto diversi cambiamenti che, però, non hanno rispecchiato le attese soprattutto di una categoria: le partite Iva.

Bistrattati al provvedimeno sugli 80 euro – assicurati solo ai lavoratori dipendenti – e rimasti nel dimenticatoio dal Jobs Act, infatti, gli autonomi si aspettavano finalmente qualche provvedimento nei propri riguardi nella legge di bilancio dello Stato. Non solo per un fatto di agevolazioni extra, ma di parità di diritti rispetto a tutti gli altri lavoratori e categorie sociali.

Invece, dal governo non solo non è arrivato nulla di nuovo in termini legislativi, ma, anzi, si è modificato radicalmente il regime dei minimi che, a partire dal prossimo primo gennaio, diventerà assai meno conveniente per le giovani partite Iva che fino a oggi hanno potuto rimanere a galla grazie ai benefici fiscali di questa fascia di contribuzione.

Cosa cambia per le partite Iva

A partire dal primo gennaio, per effetto delle norme contenute nella legge di stabilità 2015, verranno estromessi dal trattamento di favore per le partite Iva tutti quei soggetti con reddito da lavoro dipendente e assimilato prevalente rispetto a quelli sottoposti ad agevolazione, eccezion fatta per tutti coloro che non superano i 20mila euro annui di reddito.

Le condizioni per l’accesso alla tassazione più morbida sono di 15mila euro per i professionisti e per le attività immobiliari, mentre rimane di 40mila euro per i commercianti al dettaglio.

Vengono esclusi dal regime favorevole coloro che applicano regimi speciali Iva, chi realizzi operazioni di cessione di fabbricati o persone che partecipano a società in applicazione del regime di trasparenza.

QUI LE INFORMAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Viene meno il regime forfetario qualora si sia optato per questa soluzione nell’aroc del triennio, scelta che andrà espressa nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente, così come per coloro che abbiano oltrepassato la soglia massima di ricavi.

QUI L’APPROFONDIMENTO

Sul fronte dei contributi previdenziali, invece, viene consentito di applicare il regime agevolato a chi eserciti attività di impresa con quota fissa al 27,2% che passerà al 30,72% dal 2015. Comunque, vige il credito di imposta Irap al 6%.

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