Il nuovo modello di dichiarazione d’intento per effettuare acquisti in sospensione del pagamento dell’Iva

Il d.lgs. “semplificazioni” (21.11.2014, n. 175) ha modificato le procedure che gli esportatori abituali devono seguire per poter effettuare acquisti e importazioni in sospensione del pagamento dell’IVA relativamente ad operazioni che si concretizzano a decorrere dal giorno 1°.1.2015.

Più in particolare, l’esportatore non deve più limitarsi a consegnare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore prima di effettuare l’acquisto in regime agevolato (con validità per la singola operazione ovvero fino a revoca) o alla dogana prima di effettuare ogni singola importazione, ma deve seguire regole ben precise quali:

a. Deve compilare l’apposita dichiarazione d’intento, redatta in conformità al modello approvato con il provvedimento 12.12.2014 (disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it), e trasmetterla, telematicamente all’Agenzia delle entrate, che ne rilascia la ricevuta;
b. Deve consegnare al proprio fornitore di beni o prestatore di servizi (ovvero in dogana) la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
Il fornitore o prestatore, ricevuti i documenti, non può effettuare immediatamente l’operazione ma deve, preliminarmente, aver riscontrato telematicamente presso l’Agenzia delle entrate che l’esportatore abbia presentato la dichiarazione d’intento; l’omissione è punita con la sanzione del 100% (art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471).

Il modello approvato obbliga l’operatore a segnalare, nel quadro A (la cui compilazione non è richiesta per la copia consegnata al fornitore o prestatore
– Il tipo di plafond prescelto, cioè se plafond fisso (cioè con riferimento annuale) o mobile (cioè facendo riferimento ai corrispettivi realizzati nei 12 mesi precedenti);
– Le operazioni che concorrono a formare il plafond, cioè le esportazioni, le cessioni intracomunitarie, le cessioni verso la repubblica di san Marino, le operazioni assimilate.

Le modalità di trasmissione
La dichiarazione va presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente, da parte di chi è abilitato a Entratel o Fisconline, o avvalendosi dei servizi dei soggetti indicati all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.p.r. 22.7.1998, n. 322, i quali hanno l’obbligo di rilasciare al dichiarante, cioè all’esportatore abituale, la copia della dichiarazione inviata e la copia della ricevuta che è stata rilasciata dall’Agenzia delle entrate, che costituisce la prova dell’avvenuta presentazione.
La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato “Dichiarazione d’intento” che è disponibile, gratuitamente, sul sito internet www.agenziaentrate.it.
L’Agenzia delle entrate rende disponibile al cedente o prestatore il libero accesso al fine di consentire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.

La decorrenza
Temporaneamente, fino al giorno 11.2.2015,ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l. 22.7.2000, n. 212, possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o fornitore osservando le precedenti modalità, in vigore fino al 31.12.2014, senza che questi abbia l’onere di eseguire la verifica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate. Tuttavia, se la dichiarazione è stata rilasciata con effetto anche dopo il giorno 11.2.2015, è necessario procedere all’invio telematico prima di effettuare ulteriori acquisti. Pertanto se il fornitore o prestatore fino al giorno 11.2.2015 ha ricevuto una dichiarazione d’intento con validità fino a revoca, dal giorno 12.2.2015 deve sottostare all’onere della preventiva verifica di assolvimento dell’obbligo.

Sergio Mogorovich

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