Cosa succede alla patente di guida non rinnovata per un lungo periodo

È stato segnalato a questo sito che, nel corso delle operazioni di conferma delle patenti di guida si è rilevato che vengono presentati documenti di guida scaduti di validità per periodo che vanno da alcuni mesi ad oltre un anno.

 In tali casi diverse Prefetture effettuano la conferma di validità delle patenti di guida senza procedere ad alcun accertamento, anche se il periodo di tempo durante il quale la patente è rimasta priva di validità risulta abbastanza ampio, altre, prima di eseguire la conferma di validità fanno sottoporre il titolare della patente di guida scaduta all’esame di idoneità.

 Approfondendo la segnalazione posto dell’interlocutore al portale e consultandomi con l’amico Filippi Cristian, dell’omonima agenzia di pratiche automobilistiche, abbiamo analizzato la Circolare del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 7053 del 29 gennaio 2009, la quale forniva ulteriori chiarimenti in merito al rinnovo della patente di guida rimasta priva di validità per un lungo periodo.

 Dopo tre anni dalla scadenza di validità, per mancato rinnovo, è opportuno procedere alla revisione della patente ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma.

 È emerso, dal contenzioso determinato dall’applicazione della citata circolare, che la suddetta interpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di giudizio nel senso sotto indicato.

1)    La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma.

2)    Peraltro già la circolare n. 16/71 consentiva di avvalersi di una serie di elementi di giudizio in possesso dell’Ufficio.

3)    L’eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990.

4)    In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall’Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.

5)    Non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.

 Comunque resta sempre salva la facoltà del Prefetto, nell’esercizio del suo potere discrezionale, di avvalersi nella eventuale adozione del provvedimento di altri e più competenti elementi di giudizio in suo possesso quali soprattutto l’anzianità di guida del conducente, il numero delle precedenti vidimazioni annuali effettuate, le motivazioni che hanno indotto il titolare di patente di guida al mancato rinnovo e altre casistiche che verranno valutate ad personam

Redazione MotoriOggi

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