L’art. 17 del Decreto-Legge n° 132 del 2014 sulla velocizzazione del processo civile, convertito in Legge n° 162 sempre del 2014, ha modificato l’art. 1284 del Codice Civile che disciplina la misura del saggio degli interessi legali aggiungendovi il 4° comma che prevede che se le parti non hanno determinato (nel contratto o in un altro atto in forma scritta per poterlo provare) il saggio degli interessi legali, da quando ha inizio un procedimento di cognizione (cioè un processo civile) tale tasso è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cioè al tasso del principale strumento di rifinanziamento della BCE aumentato di otto punti percentuali che salgono a dieci se la controversia ha per oggetto la cessione di prodotti agricoli od agroalimentari, come abbiamo visto nel paragrafo a cui questa nota si riferisce. All’art. 1284 è stato aggiunto anche un 5° comma che estende la norma di cui al 4° comma anche al procedimento arbitrale.
Queste due disposizioni non si applicano solo alle cause civili tra imprese, come sarebbe stato logico dato che le norme per il contrasto ai ritardi di pagamento riguardano i rapporti tra queste, ma anche alle controversie tra una persona fisica, cioè un consumatore che acquista beni o servizi per motivi non inerenti alla sua (eventuale) attività lavorativa o professionale o imprenditoriale, ed una impresa ed anche a quelle fra persone fisiche nessuna delle quali in veste di imprenditore.
Orbene, anche se si può apprezzare la finalità di scoraggiare la litigiosità fine a se stessa che ingolfa i tribunali italiani, riteniamo che una simile norma, che nel momento in cui scriviamo (Dicembre 2014) aumenta il saggio di interesse legale annuo dal 1% al 8,15% (0,15% il tasso BCE più 8%), con un aumento monstre del 715%, rischia di essere eccessivamente penalizzante per la parte che perde la causa che si troverà a pagare un tasso di interesse di poco inferiore a quello che è oggi il tasso di usura per i mutui e superiore allo stesso tasso per i leasing.
Faccio questi esempi perché la durata di un processo civile è paragonabile a quella di un mutuo o di un leasing a medio termine. Per esempio, se dopo un processo civile durato cinque anni (veloce, per l’Italia) un debitore viene condannato a pagare una somma di 100 Euro, con gli interessi legali calcolati con la “formula Renzi” il debitore dovrà pagare 147,96 Euro, mentre col precedente interesse legale all’uno per cento avrebbe pagato 105,1 Euro. Una differenza di 43 Euro di interessi ogni 100 di somma dovuta.
Ancora peggio se facciamo il calcolo sugli otto anni di durata media del processo civile in Italia: 100 Euro dovuti diventano, con gli interessi legali al 8,15% annuo, ben 187,16 Euro, mentre sarebbero rimasti 108,29 Euro col vecchio interesse legale al 1%, con una differenza di 79 Euro. Forse l’uno per cento era poco, ma c’era bisogno di elevare il tesso di interesse legale a livelli da usura? Questo faciliterà i pagamenti da parte dei debitori o li indurrà ad utilizzare tutte le tattiche ostruzionistiche possibili?
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