Il Governo, ieri, ha infine presentato un testo ufficiale in cui mette nero su bianco la propria complessiva proposta di riordino del sistema giustizia in Italia.
Il tutto in un disegno di legge costituzionale formato da 18 articoli che vanno a modificare in modo sostanziale il titolo IV della parte seconda della Costituzione (gli articoli da 101 a 113 dedicati alla disciplina della magistratura: clicca qui per visualizzare il testo nella versione attuale e in quella derivante dalle modifiche proposte).
Trattandosi di un progetto di modifica della Costituzione, il testo dovrà ora essere approvato dalla Camera e dal Senato con la procedura aggravata prevista dall’art. 138 Cost., ovvero doppia lettura da parte di entrambi i rami del Parlamento ed eventuale referendum confermativo nel caso in cui non passi con la maggioranza dei due terzi.
Una riforma, quindi, che non sarà operativa a breve, ma che fa discutere.
Corte di disciplina (art. 105bis Cost.)
Si tratta del nuovo organo che avrà il compito di gestire i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, competenza sottratta al Csm; la disciplina è contenuta nel nuovo articolo 105bis della Costituzione e si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri. I primi sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio, mentre i secondi sono individuati, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie.
Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.
Csm: lo sdoppiamento (articoli 104bis, 104ter e 105 Cost.)
L’organo di autogoverno della magistratura si sdoppia: ci sarà un Csm per i giudici ordinari e un altro per i pubblici ministeri, entrambi comunque presieduti dal Presidente della Repubblica (è stata abbandonata l’iniziale proposta di porre a capo del CSM per i pubblici ministeri Il procuratore generale della Cassazione, che resta un membro di diritto di entrambi gli organismi).
Identiche le modalità di elezione degli altri componenti: per metà da tutti i giudici ordinari o da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alle rispettive categorie, previo sorteggio degli eleggibili, e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Entrambi eleggono un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento e la durata in carica dei membri elettivi è parificata a 4 anni (senza la possibilità di essere rieletti).
Ai due Csm spettano le assunzioni, le assegnazioni i trasferimenti e le promozioni di giudici e pubblici ministeri, ma sarà loro vietato adottare atti di indirizzo politico, esercitare attività diverse da quelle previste dalla Costituzione ed esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del governo, a meno che non ne faccia richiesta il ministro della Giustizia. Tolta anche la competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, ora devoluta alla Corte di disciplina.
Inappellabilità delle sentenze (art. 111 Cost.)
Nella bozza sulla riforma della giustizia è prevista l’inappellabilità delle sentenze di primo grado definite con l’assoluzione. Con il nuovo comma 8 dell’art. 111 Cost. si precisa che «contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge».
Magistrati onorari (art. 106 Cost.)
Si modifica l’articolo 106 della Costituzione e si introduce la possibilità di introdurre la nomina anche elettiva di magistrati onorari per le funzioni di pubblico ministero. Dal testo del citato articolo scompaiono le parole “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli” che, di fatto, limitava la facoltà di nominare magistrati onorari solo per l’esercizio di funzioni giudicanti monocratiche.
Ministro della Giustizia (art. 110 Cost.)
Con la riforma si ampliano le competenze del Ministro della Giustizia. Se il testo attuale prevede che ad esso spettano le competenze in materia di “organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizi”, con il nuovo articolato si procede alla costituzionalizzazione del suo potere ispettivo e si introduce l’obbligo di riferire annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine.
Obbligo dell’azione penale (art. 112 Cost.)
L’attuale articolo 112 della Costituzione prevede che “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”, disposizione che si traduce nella necessità di avviare indagini in tutte le ipotesi in cui vi sia una notizia di reato; in questo campo la Costituzione attuale non lascia alcun margine di discrezionalità al pubblico ministero, obbligato ad esperire tutte le azioni necessarie per verificare la consistenza o meno del reato ipotizzato. Lo scopo della previsione costituzionale è quello di garantire la massima imparzialità nell’esercizio dell’azione penale, evitando che scelte discrezionali possano favorire qualcuno o, al contrario, possano danneggiare altri soggetti.
Con la nuova versione proposta dall’esecutivo, l’art. 112 così recita: “L’ufficio del Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge”.
Queste ultime parole aggiunte saranno sicuramente uno dei punti più controversi dell’intera riforma, dal momento che si introduce, di fatto, uno sbarramento importante all’attività svolta dai pubblici ministeri; tra l’altro il vincolo alla loro attività sarà posto con una “legge”, atto che un governo con una solida maggioranza parlamentare potrebbe condizionare nei suoi contenuti. E’ la fine del principio di separazione dei poteri ?
Polizia giudiziaria (art. 109 Cost.)
Cambia anche l’articolo 109 della Costituzione: se oggi l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, con le nuove norme sarà una legge ordinaria a disciplinare le “forme” di utilizzo della polizia giudiziaria.
Responsabilità dei magistrati (art. 113bis Cost.)
Con il nuovo articolo 113bis della Costituzione si stabilisce che «i magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti, al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La traduzione pratica di tale affermazione è che i magistrati dovranno risarcire con il proprio patrimonio eventuali danni arrecati nell’esercizio delle loro funzioni; il cittadino potrà citare direttamente loro in giudizio e non lo Stato, come prevede l’attuale disciplina legislativa.
Nella bozza si prevede anche (al secondo comma del nuovo articolo 113bis), che la legge debba espressamente disciplinare la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.
Separazione delle carriere (art. 104 Cost.)
È la parola d’ordine dell’intera riforma: da un lato i giudici e dall’altro i pubblici ministeri.
Ora è scritto chiaramente nel nuovo articolo 104 della Costituzione: “I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri. La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. L’ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza”.
Trasferimento dei magistrati (art. 107 Cost.)
All’articolo 107 della Costituzione la riforma aggiunge, al primo comma, che «in caso di eccezionali esigenze dell’organizzazione giudiziaria, individuate dalla legge, i Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente «possono destinare i magistrati ad altre sedi». Salta il principio dell’inamovibilità dei magistrati, previsto fino ad oggi come “garanzia finalizzata ad evitare che l’indipendenza dei magistrati sia compromessa da pressioni legate alla possibilità di dispensa dal servizio o di trasferimento da una sede all’altra”.
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Si riporta il testo del disegno di legge costituzionale diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
Articolo 1 (Modifica l’articolo 87 della Costituzione)
Nell’articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte le seguenti: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.»
Articolo 2 (Modifica il Titolo IV della Costituzione)
1. Il Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione: «La Giustizia»;
2. La Sezione I del Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione: «Gli organi»;
3. La Sezione II del Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione: «La giurisdizione».
Articolo 3 (Modifica l’articolo 101 della Costituzione)
1. Il comma secondo dell’articolo 101 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge».
Articolo 4 (Modifica l’articolo 102 della Costituzione)
1. Il comma primo dell’articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario».
Articolo 5 (Nuovo articolo 104 della Costituzione)
1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: «104. I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri.
La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
L’ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza.».
Articolo 6 (Nuovo articolo 104-bis della Costituzione)
1. Dopo l’articolo 104 della Costituzione è inserito il seguente:
«104-bis. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.»
Articolo 7 (Nuovo articolo 104-ter della Costituzione)
Dopo l’articolo 104-bis della Costituzione è inserito il seguente:
«104-ter. Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.»
Articolo 8 (Nuovo articolo 105 della Costituzione)
1. L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri.
I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione».
Articolo 9 (Nuovo articolo 105-bis della Costituzione)
1. Dopo l’articolo 105 della Costituzione è inserito il seguente:
«105-bis. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.
La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri.
I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie.
La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici.
La legge assicura l’autonomia e l’indipendenza della Corte di disciplina ed il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività.
Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.».
Articolo 10 (Modifica l’articolo 106 della Costituzione)
1. Al comma secondo dell’articolo 106 della Costituzione le parole: «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» sono soppresse.
Articolo 11 (Modifica l’articolo 107 della Costituzione)
1. All’articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo, le parole: «del Consiglio superiore della magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente»;
b) nel comma primo, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi.».
Articolo 12 (Sostituisce l’articolo 109 della Costituzione)
1. L’articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«109. Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.».
Articolo 13 (Sostituisce l’articolo 110 della Costituzione)
1. L’articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«110. Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine».
Articolo 14 (Modifica l’articolo 111 della Costituzione)
1. All’articolo 111 della Costituzione dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:
«Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.».
Articolo 15 (Nuovo articolo 112 della Costituzione)
1. L’articolo 112 Cost. è sostituito dal seguente:
«112. – L’ufficio del pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.».
Articolo 16 (Nuova sezione II-bis del Titolo IV in materia di responsabilità dei magistrati)
1. Nel Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, dopo la Sezione II, è inserita la seguente:
“Sezione II-bis
Responsabilità dei magistrati
«113-bis. I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.
La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.
La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato».”
Articolo 17 (Effetti sui procedimenti in corso)
1. I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 18 (Entrata in vigore)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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