Codice degli appalti, da oggi in vigore le modifiche. I nuovi articoli

Redazione 25/11/14
Entra oggi in vigore il nuovo Codice degli appalti. Si tratta delle disposizioni contenute nella legge europea 2013 bis, in particolare in merito ad avvalimento e concorsi di progettazione.

Si tratta, nello specifico, degli articoli 49 e 90 del Codice dei contratti pubblici, che ottengono modifica immediata, mentre il disegno di legge di revisione degli appalti pubblici e sulle procedure di recepimento delle direttive sta compiendo il suo iter in Parlamento.

Entra infatti in vigore la legge 161 dello scorso 30 ottobre, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 10 novembre, che dunque termina il periodo di vacatio legis ed entra in corso di effettività.

 

Legge 30 ottobre 2014 n. 161

(…)

Articolo 20
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK.

1. All’articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi»;
b) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non e’ tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

Art. 21 
Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12.

1. All’articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria».

Redazione

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