Ieri, il Ministero del Lavoro, ha risposto ad una richiesta di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Confprofessioni in merito alla possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori subordinati licenziati da studi professionali individuali.
Il Ministero, “nel prendere atto della scelta del Legislatore di non porre ulteriori limiti alla concessione degli ammortizzatori in questione, ritiene applicabile la disciplina della mobilità in deroga, ai fini dell’erogazione della relativa indennità, anche ai lavoratori subordinati licenziati per motivi di riduzione di personale da parte di studi professionali individuali, a nulla rilevando la forma giuridica individuale o associata del soggetto datoriale”.
E ciò, anche se “i datori di lavoro qualificabili come studi professionali non appaiono rientrare nelle categorie di imprese destinatarie della procedura di mobilità di cui alle norme della L. n. 223/1991, né sembra possano essere ricompresi, in virtù di una interpretazione stricti iuris, nell’ambito del disposto di cui all’art. 4 comma 1, L. n. 236/1993”.
Occorre tuttavia ricorrere alla “interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 16 ottobre 2003 (causa C/32/02) con riferimento alla direttiva UE del Consiglio 98/59/CE, in merito allo scostamento esistente tra la nozione di diritto interno di imprenditore rispetto alla nozione comunitaria di datore di lavoro.
La giurisprudenza comunitaria afferma infatti che occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di datore di lavoro, superando in tal modo le stretto perimetro della nozione di imprenditore ed intendendo con quest’ultima qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato”.
In definitiva, “i datori di lavoro qualificabili come studi professionali possono essere sussunti nell’ambito della previsione di cui all’art. 4 comma 1 innanzi indicato, sebbene la norma si riferisca espressamente alle sole “imprese” e di conseguenza i lavoratori da questi dipendenti, licenziati per riduzione di personale, hanno diritto ad iscriversi nelle liste di mobilità”.
Il diritto di interpello
E’ previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 124/2004 (come modificato dal decreto legislativo 262/2006).
Consiste nella facoltà da parte di “organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali”, di inoltrare al Ministero del Lavoro quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di sua competenza.
Qui il testo integrale della risposta a interpello.
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