Un periodo lunghissimo nel quale i Liberi Consorzi di comuni, nominalmente subentrati alle Province regionali, sono stati gestiti non già da candidati democraticamente eletti (in questa sede non importa se con consultazioni di primo o secondo grado) ma da soggetti nominati dal Presidente della Regione.
Era il 3 marzo 2013, quando il governatore, Rosario Crocetta, annunciò in televisione, all’Arena di Massimo Giletti: “A partire da domani aboliremo le Province, saremo la prima Regione a tagliarle”.
In effetti, il 27 marzo successivo è stata approvata la legge regionale n. 7 che, al primo comma dell’articolo unico, prevede che entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto speciale, deve disciplinare l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali.
Nei commi 3 e 4 è disciplinato il commissariamento delle Province inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2013. Termine prorogato, una prima volta, con l’art. 13, primo comma, della l.r. n. 8/2014 ed ora fissato, in forza della l.r. n. 26/2014, al 7 aprile 2015.
I Commissari potranno, quindi, soffiare le due candeline.
La riforma dell’architettura istituzionale in Sicilia, dopo una partenza sprint, si è impantanata.
Mentre nel resto d’Italia si è proceduto alle elezioni di secondo livello per la nomina dei vertici politici delle Province (con poco apprezzabili accordi tra segreterie di partito), in Sicilia si discute ancora del tipo di riforma che si vuole attuare.
Intanto, per assicurare la normale funzionalità dei Liberi Consorzi dei Comuni, alias Province, l’Assemblea Regionale Siciliana ha dovuto approvare questa ennesima legge, nelle more dell’approvazione della legge istitutiva.
I Liberi Consorzi continueranno, pertanto, ad essere governate, fino all’insediamento dei loro organi (e di quelli delle Città metropolitane) da Commissari Straordinari.
Spirato inutilmente anche il termine del 31 ottobre 2014, i Liberi Consorzi si sono trovati decapitati.
Il Governo ha provveduto a nominare dei Commissari ad acta, senza definire, però, i provvedimenti sui quali ricevevano il mandato.
Adesso, l’Assemblea Regionale spiana la strada alla conferma dei vecchi Commissari straordinari (o, eventualmente, alla nomina di nuovi) che potranno reggere le sorti dei Liberi consorzi non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge Delrio e, quindi, un anno dallo scorso 8 aprile).
I due anni di commissariamento costituiscono sicuramente un’anomalia nel sistema democratico italiano. Il vero problema è, però, legato a cosa succederà allo spirare del nuovo termine assegnato ai Commissari straordinari.
Un’eventuale nuova proroga dei commissariamenti sarebbe viziata da un palese vizio di costituzionalità.
A quel punto la strada obbligata potrebbe essere l’indizione delle elezioni per votare presidente e consiglieri.
La proroga dei Commissari straordinari non è l’unica novità contenuta nella l.r. n. 26/2014.
L’art. 2 detta le disposizioni in materia di nomina dei Commissari straordinari degli enti locali, stabilendo l’inconferibilità a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale.
Nella legge è stata inserita la “norma Ingroia”. L’ex magistrato, dopo la bocciatura della candidatura alle elezioni politiche, è stato nominato commissario liquidatore e amministratore unico della società Sicilia e-Servizi e commissario straordinario della Provincia di Trapani.
L’Autorità Nazionale sull’Anti Corruzione (Anac) ha ritenuto che le cariche siano fra loro “incompatibili” ed ha invitato il Presidente della Regione a contestare, senza ritardo, allo stesso Ingroia la causa d’incompatibilità.
Adesso è stata l’Assemblea Regionale Siciliana a prevedere, espressamente, che chi detiene altri incarichi conferiti dalla Regione (ad esclusione la titolarità di incarichi dirigenziali all’interno dell’Amministrazione regionale) non può essere Commissario straordinario in un Libero Consorzio.
REPUBBLICA ITALIANA
Anno 68° – Numero 49
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI’
PARTE PRIMA Palermo – Venerdì, 21 novembre 2014
LEGGE 20 novembre 2014, n. 26.
Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali.
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 le parole “non oltre il 31 ottobre 2014” sono sostituite con le parole “non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56”.
Art. 2.
Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali
1. All’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 55, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: “5 bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale.
5 ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5 bis la titolarità di incarichi dirigenziali all’interno dell’Amministrazione regionale.”;
b) all’articolo 145, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale.
5 ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5 bis la titolarità di incarichi dirigenziali all’interno dell’Amministrazione regionale.”.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 novembre 2014.
CROCETTA
Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica CASTRONOVO
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all’art. 1, comma 1:
L’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante “Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.” per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
«Art. 13 – Norme transitorie. – 1. Nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell’articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell’articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi
Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, da commissari straordinari ai sensi dell’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell’articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.».
Nota all’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b):
Gli articoli 55 e 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 recante “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.” per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risultano rispettivamente i seguenti:
«Art. 55 – Commissario straordinario. – Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, fra i funzionari direttivi in servizio presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell’amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza.
Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della
Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall’Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l’esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario.
5 bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall’amministrazione regionale.
5 ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5 bis la titolarità di incarichi dirigenziali all’interno dell’amministrazione regionale.».
«Art. 145 – Commissario straordinario. – Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, tra i funzionari direttivi in servizio presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell’amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza.
Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della
Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall’Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l’esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario.
5 bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall’amministrazione regionale.
5 ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5 bis la titolarità di incarichi dirigenziali all’interno dell’amministrazione regionale.».
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 830:
«Proroga dei commissari straordinari dei liberi consorzi».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 14 ottobre 2014.
Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 17 ottobre 2014.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 134 del 21 ottobre 2014 e n. 135 del 29 ottobre 2014.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 135 del 29 ottobre 2014.
Relatore: Gianluca Antonello Miccichè.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 195 del 4 novembre 2014 e n. 197 dell’11 novembre 2014.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 197 dell’11 novembre 2014.
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