Quota 96, sì all’emendamento il legge di stabilità: il testo

Redazione 13/11/14
Scarica PDF Stampa
Quota 96, se la pensione per insegnanti e amministrativi doveva ormai apparire una formalità, si è riaperto un nuovo fronte di guerra tra Parlamento ed esecutivo con l’esame della legge di stabilità.

Ormai, sembravano evaporati tutti i dubbi in relazione al ritiro dal servizio per i nati nei primi anni ’50 che ancora si trovano a esercitare la professione nel sistema scolastico.

L’emendamento arrivato in commissione Bilancio alla Camera, a ruota dalla sentenza del Tribunale di Salerno che ha sancito l’illegittimità della legge Fornero per i Quota 96, avrebbe dovuto sanare una volta per tutte la questione, aperta da ormai tre anni.

Era intervenuta, nelle passate settimane, anche Laura Puppato nel dibattito, scrivendo in maniera diretta al ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan per risolvere la grana degli insegnanti a cui non è stato riconosciuto il diritto al pensionamento. Si diceva, con un intervento in finanziaria, il nuovo meccanismo di calcolo del Pil avrebbe consentito di mettere da parte le risorse necessarie a scrivere la parola “fine” a questa travagliata vicenda.

E invece, a sorpresa, martedì è stata dichiarata l’inammissibilità della correzione alla legge di bilancio, nonostante l’accordo pressoché unanime tra le forze politiche. Un altro duro colpo per gli oltre 4mila coinvolti, che ancora una volta stavano assaporando la pensione e hanno visto il sogno sfumare nell’arco di pochi minuti.

Ieri, però, un contrattacco del fronte parlamentare pro Quota 96 ha sancito una nuova, importante vittoria nel cammino stentato dei docenti e Ata verso la pensione: l’emendamento è stato recuperato, dopo l’intervento di alcuni esponenti, tra cui Annalisa Pannarale di SInistra, Ecologia e Libertà, che ha firmato di persona l’esplicita richiesta al presidente della Commissione per chiedere il reintegro dell’emendamento salva Quota 96.

Ora, insomma, si attendono i prossimi sviluppi, per un percorso che ormai ha abituato i diretti interessati a sorprese anche quando ormai ogni certezza pare assodata. Fu questo il caso della modifica al decreto Madia della scorsa estate, quando l’emendamento sparì al rush finale del testo, obbligando al rientro in cattedra dei professori ormai sfiniti da anni di lotte e ormai senza motivazioni.

IL TESTO DELL’EMENDAMENTO

EMENDAMENTO 12. 03 PANNARALE
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Salvaguardia previdenziale del personale docente della scuola).
1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2015, di 105 milioni di euro per l’anno 2016, di 101 milioni di euro per l’anno 2017, di 94 milioni di euro per l’anno 2018 e di 81 milioni di euro per l’anno 2019.
Conseguentemente, all’articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 380 milioni di euro a decorrere dal 2015».
12. 03. Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Placido.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento